Intelligence Ecofin: gli Istituti di Credito dell’Islam

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In questa analisi veniamo condotti in una prospettiva diversa di osservare l’Islam: gli istituti di credito. Si tratta di un tema incredibilmente attuale e poco considerato da quanti intendano studiare i Paesi che utilizzano questo sistema bancario e finanziario. 

Diversamente di quanto applicato in occidente, dove tuttora confidiamo nella “mano invisibile” di Adam Smith, le banche dell’Islam devono applicare nel loro business fondamenti del loro testo sacro: il Corano. In occidente fa caso a se quanto indicato già da San Tommaso d’Aquino, Dottore della Chiesa, profondo conoscitore di Aristotele e del suo “La Politica”. Infatti, Tommaso d’Aquino sostiene una nuova Tesi sulla politica economica della Chiesa, tuttora adottata dalla Santa Sede, che non a caso è nota come aristotelismo cristiano. Ovviamente nell’analisi vengono rapportate le non marcate differenze tra nazioni dell’Islam. 

DIVIETO DI USURA  Tra i dettami coranici chiari, espliciti si ha una riprovazione di carattere generale del prestito ad usura (ribà) che è posto in antitesi all’elemosina verso il bisognoso: Cor. XXX. 39: «Quel che voi prestate ad usura ribà perché aumenti sui beni degli altri, non aumenterà presso Dio. Ma quello che date in elemosina, bramosi del volto di Dio, quello vi sarà raddoppiato (yurbì sadaqat)». RIBÀ in arabo “aumento”, “accrescimento”. In Arabia preislamica società mercantile, l’usura era una pratica molto diffusa. Più passa il tempo più il Corano condanna il fenomeno usuraio. Esiste una distinzione tra il caso in cui l’“aumento” era: 1. RIFERITO AI RAPPORTI DEBITORI-CREDITORI (RIBA’ NASI’A); 2. CONSEGUENTE ALLA PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO O AD UNO SCAMBIO DI BENI (RIBA’ AL-FADL). I giuristi accordano quindi preferenza ai contratti di scambio in cui prestazione e controprestazione siano adempiute istantaneamente o contemporaneamente. In tutte le scuole giuridiche si ha la regola oggi alla base dei CONTRATTI DI CAMBIO (SARF) «L’ORO PER L’ORO, L’ARGENTO PER L’ARGENTO, LA TERRA PER LA TERRA, L’ORZO PER L’ORZO E IL SALE PER IL SALE», alla quale è aggiunto «SENZA DIFFERENZA DI QUALITA’ E QUANTITA’ E DALLA MANO ALLA MANO». Conseguenza è la distinzione tra: 1. OBBLIGAZIONI DAYN di natura pecuniaria quindi passibili di qualifica come RIBA’;
2. OBBLIGAZIONI CAYN di contenuto prevalentemente reale e preferite data la presenza di una RES che può meglio garantire la liceità del rapporto obbligatorio e giustificare il profitto.
In base alla distinzione tra OBBLIGAZIONE PECUNIARIA ED ARRICCHIMENTO, a seguito di una prestazione si considerano di natura usuraria:1. qualsiasi eccedenza di quantità o differenza di qualità rispetto a ciò che è stato concordato al momento della conclusione del contratto;

    1. 2. i servizi non pattuiti, ma prestati dal debitore oltre la prestazione principale;
    1. 3. ogni ritardo o modifica nell’esecuzione.

In Islam USURA è un divieto religioso per soddisfare questa esigenza ed al contempo osservare alla lettera la proibizione religiosa si è dato vita a numerosi HIYAL (“espedienti, cautele legali”) ovvero una serie di atti ciascuno dei quali in sé perfettamente lecito sotto il profilo formale e sostanziale, ma destinati nel loro insieme a raggiungere uno scopo al di la dei confini imposti dalla legge.
DIBATTITO MODERNO SUGLI INTERESSI Dagli inizi del XX sec. La Dottrina cerca attraverso la rilettura delle fonti di trovare una risposta più coerente alle esigenze della società contemporanea. MUHAMMAD ABDUH nel 1903 emette una FATWA in cui dichiara leciti gli interessi pagati su depositi dalle casse di risparmio. Considera lecito l’interesse bancario a condizione che avesse natura di “dividendo” o “profitto” derivato dagli utili di gestione generale della cassa risparmio (simile alla gestione di una MUDARABA = accomandita); Nel 1904 un decreto consentì all’Amministrazione delle Poste di creare alcuni sportelli con funzioni di cassa di risparmio presso i quali ciascun depositante al momento del deposito, firmava una procura in cui autorizzava «l’Amministrazione a impiegare fondi depositati in tutti i modi consentiti dalla svaria, esclusa ogni forma di usura e a pagare annualmente i dividendi derivati da tale impiego». Fu una FATWA che ebbe seguito in altri paesi arabi alla ricerca della legittimazione dell’adozione di modelli finanziari provenienti dall’Europa. Nel 1989 SHAYKH TANTAWI arriva ad affermare la liceità degli interessi pagati dallo Stato sui titoli del debito pubblico (CERTIFICATI DI INVESTIMENTO – BUONI DEL TESORO).
CODIFICAZIONI CONTEMPORANEE In ARABIA SAUDITA vige il diritto hanbalita. Esigenze connesse alla gestione dell’economia petrolifera e della sua dimensione internazionale hanno fatto si che gran parte del diritto commerciale saudita fosse oggetto di una “legislazione speciale”. Interessi sono proibiti. Operatori commerciali mettono a punto degli “stratagemmi” che dal punto di vista degli effetti pratici non hanno diversità con interessi. Né mancano in testi rivolti ad operatori commerciali stranieri per trovare la scappatoia: si consiglia di evitare la parola interesse a favore di espressioni quali “SPESE DI GESTIONE o COMMISSIONE SPECIALE”.
1987 Si costituisce la COMMISSIONE PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE BANCARIE, che pur continuando a negare la legittimità agli interessi ed alle provvigioni, riconosce l’efficacia della clausola che ne prevede il pagamento per il principio della DARURA ed il principio coranico (Cor. V,l).
L’OBBLIGO DI PRESTARE FEDE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE EMIRATI ARABI UNITI L’ordinamento federale degli E.A.U. offre soluzioni diverse per legittimare seppur limitatamente, il diritto agli interessi.1. qui si ha una Costituzione scritta che delimita l’azione diretta della Sharia;

    1. 2. la produzione legislativa in materia civile, commerciale, ha consentito agli E.A.D. di entrare nel novero degli stati per i quali il processo di codificazione si può dire completo.

1985 CODICE DELLE OBBLIGAZIONI CIVILI. Non vi è nessun riferimento esplicito agli interessi. EGITTO – IRAQ – SIRIA Il modello di SANHVRI, ovvero di integrare il diritto europeo moderno ed il diritto musulmano con la coesistenza di norme talora estranee al primo o contrarie al secondo. Il Codice Civile Egiziano (1949), Siriano (1949), Libico (1954) ed Iracheno (1951), consente il pagamento degli interessi legali di mora. LIBIA Si muove a ritroso verso il diritto islamico, infatti con la legge n.74 del 1972, proibisce la RIBA’ tra creditori-debitori negli atti civili e commerciali tra persone fisiche. TUNISIA E MAROCCO 1906 – Codice Civile tunisino da parte di D. Santillana; 1956 – Dopo l’indipendenza il Codice delle Obbligazioni e dei Contratti venne affiancato dal Codice del Commercio.
STRUTTURA DI UNA BANCA ISLAMICA ASPETTI FONDAMENTALI1. ABOLIZIONE DELL’USURA/INTERESSI PECUNIARI:

    1. 2. SCELTA DI TECNICHE OPERATIVE IN PREVALENZA DI NATURA PARTECIPATIVA.

“UNA BANCA ISLAMICA E’ UN ISTITUTO FINANZIARIO LE CUI LEGGI, STATUTI E REGOLAMENTI STABILISCONO ESPRESSAMENTE SIA L’IMPEGNO AD OPERARE SECONDO I PRINCIPI DELLA SHARI’A, SIA L’ELIMINAZIONE DEGLI INTERESSI RICEVUTI O PAGATI, IN QUALSIASI OPERAZIONE”.• da un lato si tratta di una “BANCA SENZA INTERESSI”;

    1. • dall’altro rappresenta la ricerca di nuove tipologie contrattuali alternative rispetto a quelli occidentali.

Le banche islamiche offrono una intera gamma di servizi finanziari:− accettano depositi ed operano come agenti dei clienti nell’impiego ed investimento dei fondi/fondi comuni;

    1. − svolgono attività simile alle merchant and investment banks, alle quali si aggiunge un impegno ad evitare l’usura;
    2. − hanno modelli occidentali ma salvaguardati dalla shari’a.

LA RACCOLTA DEL RISPARMIO. Si tratta di un sistema basato sulla partecipazione della banca e dei suoi clienti nel profitto e nelle eventuali perdite (PROFIT-LOSS SHARING SYSTEM). LA MODIFICA DEL SISTEMA DI RACCOLTA E GESTIONE DEL RISPARMIO. RISPARMI:− depositi gratuiti con nessuna forma di remunerazione o onere a carico del depositante (sia depositi in conto corrente che a risparmio);

    1. − nei depositi in conto corrente, alla fine di ogni anno finanziario ed a discrezione della banca, i clienti che hanno aperto conti correnti di una certa entità possono essere ricompensati in doni in natura o con piccole donazioni od anche con condizioni di privilegio nell’accesso al credito. Non essendoci interessi, i depositanti possono prelevare ed emettere assegni solo nei limiti della copertura del conto corrente. I movimenti relativi al conto corrente sono registrati solitamente su un libretto;
    2. − depositi partecipativi, ossia remunerati sulla base dei profitti derivanti dalla attività finanziaria della banca. Vi sono vari tipi di conti di investimento, ad es. in fondi comuni di MUDARABA o MUSHARAKA, gestiti dalla banca. Il depositante conferisce mandato alla banca specificando il tipo di allocazione desiderata per la somma depositata;
    3. − un contratto di MUDARABA prevede che:
    4. • la banca si impegni a mantenere gli attivi del conto di partecipazione in una massa che rimarrà costantemente distinta dagli attivi di gestione della banca stessa e dagli attivi degli altri conti di partecipazione con scadenza;
    1. • i fondi dei conti di partecipazione non potranno essere usati per pagare credi tori ordinari della banca;
    2. • i fondi dei conti di partecipazione saranno investiti secondo criteri islamici e la sorveglianza del Consiglio di Controllo Sciariatico della banca;
    3. • i costi di gestione a carico della banca;
    4. • per i servizi amministrativi connessi al finanziamento, la banca riceve una percentuale fissa del profitto realizzato con l’investimento.

EROGAZIONE DEL CREDITO CREDITO AL CONSUMO:− VENDITA A TERMINE (murabaha);

    1. − VENDITA A RATE (bay’mu’aggal); ove il profitto della banca è determinato alla stipula del contratto.

MUTUO SENZA INTERESSI O DI BENEFICIENZA. Per la dottrina islamica classica il mutuo è il contratto “per il quale una parte trasmette ad un’altra ed a titolo gratuito la proprietà di certi valori patrimoniali che il ricevente si obbliga a restituire, dopo il termine stabilito, in cose della stessa specie, uguali per quantità e qualità. Esso ha per causa la volontà di beneficiare il mutuatario, senza vantaggio alcuno per chi da il mutuo; a questo titolo è vivamente raccomandato come atto di buona fratellanza tra musulmani”. CONTRATTI PARTECIPATIVI A) MUSHARAKA; B) MUDARABA (Qirad Muqarada):− Una capitalista, RABB AL-MAL, affida il capitale (RAS AL-MAL) ad un agente (AMIL), affinché lo gestisca e lo impieghi in operazioni di commercio. Il rischio è a carico di colui che conferisce il capitale, mentre l’agente non è tenuto al rimborso del finanziamento in caso di fallimento;

    1. − OGGI: una parte (banca o cliente), concede una somma di denaro all’altro contraente che si impegna a gestirla.

MUDARABA A SCOPO DI SOLIDARIETA’/AL-TAKAFUL BI-AL-MUDARABA E’ un contratto nel quale il sistema degli investimenti partecipativi diventa elemento di legittimazione delle assicurazioni a scopo previdenziale che sarebbe altrimenti illecito. L’equivalente lecito delle società di assicurazione è rappresentato dalle SHARIKAT AL TAKAFUL, (società di solidarietà). Operano come società di intermediazione finanziaria che gestiscono, in fondi comuni di investimento, il denaro raccolto mediante la stipula delle varie polizze.

* da Osdife.org; autore: “Kevin” analista indipendente d’Intelligence