TURCHIA. Pubblicato il testo dell’Alleanza con Pakistan e Arabia Saudita

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Il 20 ottobre, il parlamento turco ha ricevuto una proposta di legge per la ratifica del Patto di Difesa reciproca tra Turchia, Pakistan e Arabia Saudita, secondo quanto riportato dai media locali. Firmato alla Mecca il 7 agosto, il “Patto dell’Alleanza della Mecca” delinea un quadro di sicurezza collettiva tripartito. 

La clausola fondamentale del trattato si ispira all’Articolo 5 della NATO, stabilendo che un attacco armato o un’aggressione militare contro uno qualsiasi dei membri dell’Alleanza da parte di una forza straniera sarà considerato come un attacco contro tutti i membri, riporta BneIntellINews. Secondo i termini presentati al parlamento, gli Stati membri si impegnano a fornire assistenza immediata, utilizzando tutte le risorse e le capacità militari a disposizione, in virtù del diritto naturale di legittima difesa sancito dall’Articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, previa una valutazione oggettiva delle necessità.

Oltre alla difesa collettiva, il Trattato, composto da 16 articoli, pone le basi per l’integrazione dell’industria della difesa e per lo sviluppo tecnologico congiunto. È prevista una collaborazione più profonda tra le basi industriali militari, inclusa la produzione congiunta.

Il programma prevede inoltre esercitazioni militari congiunte, scambi di personale, programmi di addestramento e lo sviluppo di risorse umane in ambito militare, al fine di garantire l’allineamento operativo tra le forze armate dei paesi firmatari.

Saranno inoltre potenziati il ​​coordinamento operativo per il contrasto al terrorismo e la creazione di canali sicuri e riservati per la condivisione di informazioni di intelligence. Il trattato include impegni relativi alla fornitura di logistica militare – tra cui armi, munizioni, carburante, pezzi di ricambio ed equipaggiamenti – sia in tempo di pace che in situazioni di conflitto o di emergenza.

Per definire l’orientamento strategico e supervisionarne l’attuazione, il trattato istituisce un comitato strategico di alto livello, composto dai ministri degli Esteri, dai ministri della Difesa e dai capi di Stato Maggiore delle forze armate. Il comitato strategico si riunirà due volte l’anno, e i capi di Stato terranno vertici annuali.

È prevista la creazione di un segretariato permanente con sede in Arabia Saudita. La carica di segretario generale sarà ricoperta a rotazione dai paesi firmatari; il primo segretario sarà di nazionalità pakistana. L’adesione di nuovi membri sarà possibile previo consenso unanime.

Il trattato entrerà in vigore una volta che tutte e tre le parti avranno completato le rispettive procedure interne di ratifica e depositato gli strumenti finali di approvazione presso il segretariato in Arabia Saudita. Redatto per rimanere in vigore a tempo indeterminato, il patto consente agli Stati membri di recedere dopo un periodo minimo di 10 anni, previa notifica diplomatica scritta con un preavviso di tre mesi. I progetti congiunti in corso e gli obblighi di riservatezza relativi a materiale classificato rimarranno giuridicamente vincolanti anche in seguito a un’eventuale risoluzione o recesso.

Testo integrale dei 16 articoli

Articolo 1: Le Parti cooperano per garantire e preservare l’indipendenza, la sovranità, l’integrità territoriale e l’inviolabilità dei confini internazionalmente riconosciuti di ciascuna di esse. Qualora l’integrità territoriale, la sovranità o i confini internazionalmente riconosciuti di una delle Parti siano minacciati o messi in pericolo, le Parti adotteranno tutti i mezzi necessari per eliminare tali minacce o pericoli.

Articolo 2: Un attacco armato esterno diretto contro una delle Parti sarà considerato un attacco contro tutte le Parti. Nel caso in cui una delle Parti subisca un attacco armato o un’aggressione militare da parte di un altro Paese o gruppo di Paesi, le Parti presteranno immediatamente assistenza alla Parte aggredita, mobilitando tutte le proprie capacità di mutuo soccorso. A tal fine, per esercitare il diritto naturale di legittima difesa riconosciuto dall’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, le Parti definiranno l’ambito e la natura del sostegno da fornire, sulla base di una valutazione obiettiva dell’assistenza necessaria, e coopereranno nell’ambito delle risorse a loro disposizione, ivi compresi mezzi e capacità militari.

Articolo 3: In conformità con l’articolo 2 del presente Accordo, le Parti coopereranno strettamente nei settori della difesa, dell’industria della difesa e della sicurezza; rafforzeranno le relazioni tra le rispettive Forze armate; e attueranno le attività concordate volte a potenziare la cooperazione in materia di difesa.

Articolo 4: Le Parti si consulteranno regolarmente su questioni di sicurezza internazionale. Al fine di tutelare i propri interessi vitali e la propria sicurezza nazionale, nonché di eliminare minacce e pericoli che ne compromettano la sicurezza, le Parti si presteranno reciproca assistenza e coopereranno in modo costante ed efficace per sviluppare misure, sia individuali che congiunte, basate su valutazioni condivise.

Articolo 5: Le Parti rafforzeranno la cooperazione esistente e gli sforzi congiunti, anche a livello operativo, nel contrasto a tutte le forme e manifestazioni di terrorismo che incidono negativamente sulla stabilità e sulla sicurezza a livello regionale e internazionale. Articolo 6: In tempo di pace e di guerra, al fine di potenziare le proprie capacità di difesa, le Parti incoraggeranno scambi reciproci di personale tra le istituzioni di difesa…istituzioni, programmi di addestramento congiunti, esercitazioni, nonché dispiegamenti e attività volti a incrementare l’interoperabilità delle Forze Armate delle Parti.

Articolo 7: Al fine di rafforzare le proprie capacità di difesa, le Parti, previo mutuo consenso, sosterranno la condivisione di tecnologie, lo sviluppo tecnologico congiunto, la coproduzione e la cooperazione tra enti dell’industria della difesa nei seguenti ambiti:

a) Promozione della coproduzione nel settore della difesa;

b) Attuazione di innovazioni nel campo della difesa attraverso progetti congiunti di ricerca e sviluppo (R&S) in tecnologie specializzate;

c) Formazione delle risorse umane e sostegno all’industria militare nel territorio delle Parti, avvalendosi di esperti provenienti da una qualsiasi delle “Parti”;

d) Condivisione di competenze ed esperienze acquisite (lezioni apprese) nei settori dell’industria della difesa, della ricerca e sviluppo nel campo della difesa e dell’innovazione;

e) Altri ambiti di cooperazione concordati reciprocamente dalle Parti.

Articolo 8: Le Parti Fondamentali istituiranno un Comitato Strategico Politico-Difensivo, composto dai Ministri degli Affari Esteri, dai Ministri della Difesa e dai Capi di Stato Maggiore Generale delle Parti, con il compito di fornire un indirizzo strategico alla difesa congiunta, potenziare la cooperazione in materia di difesa e sicurezza tra le Parti e affrontare eventuali ostacoli che dovessero insorgere durante l’attuazione del presente Accordo. Il Comitato si riunirà due volte l’anno, con sede a rotazione tra le Parti. I leader delle Parti potranno incontrarsi una volta l’anno, qualora lo ritenessero necessario. Il Comitato Strategico Politico-Difensivo potrà istituire sottocomitati, ove ritenuto opportuno.

Ai fini dell’attuazione degli ambiti di cooperazione previsti dal presente Accordo, le Parti negozieranno, laddove necessario, specifici accordi o protocolli. Il Comitato Strategico Politico-Difensivo è autorizzato, previo consenso delle Parti Fondamentali, a definire e approvare le procedure e i principi relativi all’adesione di ulteriori parti al presente Accordo.

Verrà istituito un Segretariato, con sede nel Regno dell’Arabia Saudita, a supporto del Comitato Strategico Politico-Difensivo. Il Segretariato stipulerà un accordo di sede con il Regno dell’Arabia Saudita. Le procedure e i principi concernenti il ​​funzionamento, la struttura organizzativa e l’istituzione del Segretariato saranno definiti in seguito, previo consenso delle Parti Fondamentali.

Il Segretariato sarà guidato da un Segretario Generale, nominato per un mandato triennale secondo un criterio di rotazione tra le Parti Fondamentali. Il primo Segretario Generale sarà un cittadino della Repubblica Islamica del Pakistan. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il lavoro dei comitati di cooperazione militare già esistenti tra le Parti.

Articolo 9: Al fine di approfondire la cooperazione nel campo dell’intelligence e garantire il necessario coordinamento in tale ambito, le Parti si scambieranno informazioni di intelligence attraverso canali sicuri concordati reciprocamente, nel rispetto della sicurezza delle informazioni, della protezione dei dati e della riservatezza.

Articolo 10: Compatibilmente con la disponibilità e la compatibilità dei servizi di supporto logistico, le Parti si forniranno reciprocamente sostegno logistico in tempo di pace, di guerra o in altre situazioni straordinarie, ivi compresi armamenti, munizioni, carburante, pezzi di ricambio e altre attrezzature.

Articolo 11: Fatto salvo quanto previsto dal diritto internazionale e dalle rispettive legislazioni nazionali, le Parti riconoscono il presente Accordo quale base giuridica per l’attuazione delle sue disposizioni, impegnandosi a proporre, ove necessario, ulteriori norme giuridiche.

Articolo 12: Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da accordi internazionali precedentemente conclusi dalle stesse.

Articolo 13: Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza delle informazioni e dei documenti classificati ottenuti in virtù del presente Accordo, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali. Tali informazioni e documenti classificati non potranno essere condivisi con alcuno Stato, società o soggetto terzo estraneo alle Parti. L’accesso a tali informazioni e documenti sarà consentito esclusivamente sulla base dell’effettiva necessità di conoscerli (“need-to-know”) e limitatamente ai soggetti in possesso del relativo nulla osta di sicurezza.

Articolo 14: Eventuali controversie derivanti dall’interpretazione o dall’attuazione del presente Accordo saranno risolte in via amichevole tra le Parti, attraverso consultazioni e negoziati.

Articolo 15: Il presente Accordo può essere modificato previo accordo tra le Parti, raggiunto attraverso consultazioni e con il consenso unanime delle stesse.

Articolo 16: Il presente Accordo sarà ratificato secondo le procedure previste per ciascuna Parte ed entrerà in vigore alla data del deposito dell’ultimo strumento di ratifica presso la segreteria del Comitato Strategico per la Politica e la Difesa.

Tommaso Dal Passo 

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