Solo il giudice può intervenire sui conti bancari

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UZBEKISTAN – Tashkent. 12/04/14. La Sospensione delle operazioni sui conti degli enti di affari delle banche commerciali in Uzbekistan può essere effettuata solo dal giudice. Lo ha decretato il presidente Islam Karimov:  «Su misure supplementari per migliorare ulteriormente il clima degli investimenti e l’ambiente di business nella Repubblica di Uzbekistan» promulgato ieri. Fonte CA – NEWS. 

Il Decreto ha stabilito l’ordine in cui le autorità fiscali dello Stato possono sospendere le operazioni sui conti degli enti di affari in banche commerciali, se non sono regolari con i pagamenti delle tasse, o se non forniscono il bilancio e non sono reperibili all’indirizzo indicato. Da ora in poi l’unico deputato a decidere sarà il giudice. Prima del decreto anche le autorità fiscali potevano sospendere le attività bancarie delle aziende da oggi in poi non più. Il documento ha anche introdotto dal 1 giugno 2014 il divieto di sanzioni contro entità di business per la violazione degli atti giuridici e di altre delle autorità pubbliche, non pubblicate sui loro siti ufficiali. Il decreto ha stabilito norme che prevedono la messa in servizio di nuove misure di responsabilità giuridica per le attività commerciali non prima di tre mesi dalla data di pubblicazione. In conformità con le leggi della repubblica, dei regolamenti adottati dai governi, delle autorità pubbliche in materia, dovrebbero essere pubblicate sui loro siti ufficiali entro e non oltre due giorni dalla pubblicazione ufficiale.