PANDEMIA. Viaggi e vacanze nel mondo: protocolli globali e condizioni in vigore per viaggiare

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Con l’arrivo della bella stagione, e del clima che preannuncia l’arrivo dell’estate e delle vacanze, cresce la voglia e il desiderio di poter tornare a viaggiare. Sono ancora relativamente poche le persone che hanno ottenuto le due dosi di vaccino e in alcuni paesi, come l’India, la pandemia si aggrava ogni giorno di più, continuando a mietere un numero sempre più elevato di vittime.

Per il ritorno alla normalità ci vorrà sicuramente ancora del tempo, come preannunciato da molti virologi che hanno raccomandato a vaccinati e non di continuare ad osservare le precauzioni predisposte a inizio pandemia e a mantenere alta l’attenzione, soprattutto a causa delle varianti sempre più aggressive. Riprendere a viaggiare significa non solo ridare respiro al turismo, uno dei settori più colpiti dalla pandemia e su cui molti paesi fondano il proprio sviluppo e la propria ricchezza, ma anche riassaporare un pizzico di normalità.

Ogni Paese ha deciso di adottare una propria strategia di riapertura, dettando disposizioni e stabilendo regole ben precise per l’entrata e l’uscita dei turisti dai loro confini. La lista dei protocolli globali e delle condizioni per tornare a viaggiare, quotidianamente aggiornata, è disponibile sui siti Viaggiare Sicuri (realizzato dal Ministero degli Affari Esteri e dall’Unità di Crisi della Farnesina) e Re-open EU.

Il portale Viaggiare Sicuri

Il questionario per i viaggiatori

È un servizio dell’Unità di Crisi della Farnesina che, sul suo sito, ha messo a disposizione un questionario, redatto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Unità di Crisi, per aiutare chi è in partenza per l’estero, o deve rientrare in Italia, a capire se possa farlo oppure no e a quali condizioni.

Il questionario è anonimo e non ha valore legale, ma serve semplicemente a fornire informazioni di carattere generale in merito alla normativa vigente in Italia in materia di spostamenti da/per l’estero.
Le informazioni fornite tramite le risposte non vengono conservate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, così come il risultato ottenuto non garantisce l’ingresso nel Paese, rimesso alla valutazione degli ufficiali preposti ai controlli di frontiera (Ministero dell’Interno).

È raccomandabile consultare attentamente la normativa vigente, prima di mettersi in viaggio e, in caso di dubbi, contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio.

È possibile scegliere tra due opzioni: andare all’estero (e rientrare in Italia) oppure entrare/rientrare in Italia dall’estero.

Selezionando la prima opzione, Andare all’estero (e rientrare in Italia), le domande presenti a cui rispondere saranno: 1) se si è cittadini italiani/di un Paese membro UE o dell’Area Schengen, o un suo familiare 2) dove ci si vuole recare 3) e per quale motivo.

Una volta terminato il questionario, il risultato finale determinerà se sia possibile effettuare lo spostamento in quel Paese e a quali condizioni.

Proviamo a simulare un viaggio in Grecia e come motivazione del viaggio inseriamo ‘turismo’. Al termine del questionario comparirà la scritta “in base alla normativa italiana lo spostamento è possibile”. Di seguito saranno indicate tutte le disposizioni in vigore negli altri paesi.

Selezionando invece la seconda opzione, e simulando l’entrata/il rientro in Italia da un qualsiasi Paese, le domande a cui rispondere saranno: 1) da dove parti? 2) dove sei stato nei 14 giorni precedenti l’arrivo in Italia? (indica tutti gli Stati e territori dove hai soggiornato/sei transitato nei 14 giorni precedenti la partenza per l’Italia. Se non sei stato in nessun altro Stato o territorio oltre a quello indicato nella risposta precedente, indica nuovamente quello Stato, poi clicca su AVANTI) 3) sei un cittadino UE (inclusi i cittadini italiani) o di un Paese dell’Area Schengen o un suo familiare? 4) hai la residenza anagrafica in Italia come soggiornante di lungo periodo o sei un familiare di un soggiornante di lungo periodo con residenza in Italia?

Una volta terminato il questionario, il risultato finale mostrerà se, e a quali condizioni, è possibile l’ingresso/il rientro in Italia.

Viaggiare in Italia

Gli spostamenti tra Regioni

Diversa è la situazione italiana. Gli spostamenti tra Regioni sono regolamentati dai nuovi DPCM, che dispongono una serie di misure restrittive sull’intero territorio nazionale, articolate in base a fasce di rischio differenziate per colore (bianca, gialla, arancione e rossa). Le misure previste per ciascuna di queste fasce sono disponibili sul sito del Governo.

Possono essere disposte ulteriori limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri. Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, è raccomandabile verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o consultando i rispettivi siti web.

Norme per le Aree gialle

Al momento quasi tutta l’Italia si trova in zona gialla, ad eccezione della Valle d’Aosta. In queste zone è possibile spostarsi liberamente, mentre in quelle rosse o arancioni gli spostamenti sono consentiti soltanto per motivi di lavoro, salute o necessità e mostrando il cosiddetto ‘certificato verde’ (la certificazione del completamento del ciclo di vaccinazione nei sei mesi precedenti, rilasciato dalla struttura sanitaria presso cui è stato effettuato; di guarigione dal virus nei sei mesi precedenti; del risultato negativo di un test molecolare o antigenico, valido 48 ore da quando è stato eseguito).

Norme per le Aree arancioni

L’unica Regione ad essere ancora arancione è la Valle d’Aosta.

È consentito entrare/uscire dal proprio Comune per comprovati motivi di lavoro, studio, salute e necessità (con autodichiarazione alla mano); se il proprio Comune ha meno di 5mila abitanti; rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione (in questo caso si può anche uscire dalla propria Regione, ma non per raggiungere le seconde case).

Esclusi questi motivi, gli spostamenti sono vietati.

Norme generali

Dal 19 maggio 2021 il coprifuoco è stato esteso fino alle 23. Rimane invariato il divieto di circolare dalle 23 alle 5 del mattino.

Per l’abolizione del coprifuoco bisognerà aspettare il 21 giugno.

Le misure adottate dall’Italia per gli spostamenti da/per l’estero

Nonostante il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 dal titolo Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, e che sancisce la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 luglio 2021, nel testo si legge anche che sono state stabilite misure di progressiva riapertura di alcune attività, in particolare nelle aree definite “zona gialla”, in base alla classificazione di rischio periodicamente rivista dal Ministero della Salute. Sono tuttora disposte misure restrittive sull’intero territorio nazionale, articolate in base a fasce di rischio differenziate per colore. Il monitoraggio della situazione in ciascuna Regione e Provincia Autonoma è disponibile sul sito web del Ministero della Salute.

Prima di partire per rientrare in Italia, la Farnesina raccomanda sempre di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i siti web, perché può accadere che singole Regioni decidano di imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi.

A disciplinare gli spostamenti da e per l’estero sono il DPCM 2 marzo 2021 e l’Ordinanza del 14 maggio 2021 del Ministro della Salute, in vigore dal 16 maggio al 30 luglio 2021, che si basa su elenchi di Paesi per i quali sono previste misure differenti, che possono essere modificati con apposita Ordinanza adottata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La normativa italiana individua cinque elenchi di Paesi (A, B, C, D, E) a cui si applicano misure differenti. Oltre a questi, c’è anche un elenco di Paesi soggetti a misure speciali.

Elenco A

Tra i paesi inclusi ci sono San Marino e Città del Vaticano. Al momento non sono previste limitazioni per gli spostamenti da/per gli Stati e i territori contenuti in questo elenco.

In caso di spostamenti dall’estero verso questi territori è necessario informarsi in merito alle disposizioni previste per il transito in Paesi UE ed Extra-UE e in Italia, consultando le Schede Paese di interesse e le disposizioni in vigore in Italia per chi provenga dall’estero sul sito web Viaggiare Sicuri.

Elenco B

Include tutti gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico che verranno individuati con apposita Ordinanza, tra cui quelli presenti nell’elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 49, comma 2 del DPCM 2 marzo 2021. Ad oggi nessuno Stato rientra in questa lista.

Gli spostamenti da/per i Paesi inclusi in questo elenco sono consentiti senza l’obbligo di fornire una motivazione. Al rientro in Italia, fatte salve le limitazioni eventualmente previste su base regionale, vige solo l’obbligo di compilare un’autocertificazione o un formulario digitale di localizzazione (in via di attivazione). È però sempre opportuno informarsi accuratamente in merito alle disposizioni previste per il transito in Paesi UE ed Extra-UE e in Italia, consultando le Schede Paese di interesse sul sito web della Farnesina e le disposizioni in vigore in Italia per chi provenga dall’estero.

Elenco C

Include: AustriaBelgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, LituaniaLussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell’isola di Cipro), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele.

A partire dal 19 maggio 2021, e attualmente fino al 30 giugno 2021, l’ingresso in Austria in provenienza da Andorra, Australia, Belgio, Bulgaria, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ungheria e Vaticano, è consentito previa registrazione on-line al  link  https://entry.ptc.gv.at/en, effettuata nelle 72 ore precedenti all’ingresso nel Paese.

La conferma della registrazione viene generata automaticamente dal sistema e deve essere presentata, in formato cartaceo o digitale, su richiesta delle autorità in caso di controlli.

Non si è sottoposti all’obbligo di quarantena se in possesso di: certificato o test attestante la negatività al Covid 19. Il test (presentato direttamente o tramite certificato) deve essere stato effettuato nelle 72 ore precedenti l’ingresso nel Paese, in caso di test molecolare, nelle 48 ore precedenti l’ingresso nel Paese, in caso di test antigenico. Se sprovvisti di tale test/certificazione al momento dell’ingresso in Austria, il test molecolare o antigenico deve essere effettuato nelle 24 ore successive; certificato attestante la guarigione da un’infezione Covid 19 contratta negli ultimi 6 mesi o l’avvenuta vaccinazione. A tal fine, vengono considerati validi i vaccini autorizzati dall’EMA.

Il vaccino deve essere stato inoculato in un intervallo di tempo che va dai 21 giorni ai 9 mesi precedenti l’ingresso nel Paese. È sufficiente la prima dose. Il calcolo dei 9 mesi decorre dalla somministrazione della prima dose, se il vaccino prevede più somministrazioni. Condizione ulteriore per l’esonero dalla quarantena, è l’essere stati esclusivamente in Austria o in uno degli Stati sopra elencati nei 10 giorni precedenti l’ingresso nel Paese. Permane dunque (se non in possesso di certificazione attestante la vaccinazione o la guarigione dal Covid 19 nei termini sopra indicati) l’obbligo di essere in possesso di un test Covid negativo (72 ore precedenti se molecolare, 48 se antigenico) al momento dell’ingresso in Austria, o di effettuarlo nelle 24 ore successive.

In provenienza da Paesi diversi da quelli sopra elencati, l’ingresso in Austria è consentito solo in virtù di particolari motivazioni e ai cittadini e residenti UE-SEE e loro familiari (in aggiunta all’obbligo di test e di quarantena).

Per quanto riguarda gli spostamenti dall’Italia, secondo quanto previsto dalla sua normativa, dal 16 maggio al 30 luglio 2021 sono consentiti senza il bisogno che venga indicata la motivazione (ad eccezione delle limitazioni previste in Italia su base regionale).

Se si vuole invece rientrare/entrare in Italia, sia in caso di soggiorno che di solo transito dai Paesi presenti nell’elenco nei 14 giorni precedenti, è necessario compilare l’autocertificazione o presentare la certificazione verde Covid-19 rilasciata o riconosciuta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, da cui risulti di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone e risultato negativo.

In attesa che siano diramate le necessarie linee guida in merito alla certificazione verde Covid-19, si può continuare a presentare un certificato che attesti l’effettuazione di un test molecolare o antigenico, realizzato nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia, condotto con tampone e risultato negativo.

Nel caso in cui non sia possibile presentare la certificazione verde Covid-19, o un certificato che attesti l’effettuazione del test, è comunque possibile entrare in Italia, a condizione di sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di dieci giorni, presso la propria abitazione o dimora, informando il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio ed effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento fiduciario.

Elenco D

Sono inclusi: Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Stati Uniti, Tailandia, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico che verranno individuati, tra quelli di cui all’elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 49, comma 2 del DPCM 2 marzo 2021. In questi Paesi ci si può recare anche per motivi turistici.

Agli spostamenti da Canada, Giappone e Stati Uniti verso l’Italia si applica la disciplina dei Paesi dell’Elenco D, dal 16 maggio 2021, in base all’Ordinanza 14 maggio 2021 del Ministro della Salute.

Gli spostamenti verso questi Paesi sono consentiti senza dover indicare la motivazione (fatte salve le limitazioni disposte in Italia a livello regionale).

Per quanto riguarda invece l’ingresso/il rientro in Italia da questi Paesi l’Ordinanza 14 maggio 2021 stabilisce che dal 16 al 30 luglio 2021, se nei quattordici giorni precedenti si è soggiornato/transitato in uno di questi Paesi, è obbligatorio: compilare un’autocertificazione, che verrà a breve sostituita da un formulario digitale di localizzazione. Da quando sarà disponibile il formulario, solo nel caso in cui non sia stato tecnicamente possibile compilarlo, sarà consentito avvalersi di autocertificazione cartacea, redatta secondo i criteri indicati all’art. 50 comma 1 del DPCM 2 marzo 2021; disporre di un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle settantadue ore precedenti l’ingresso in Italia, da mostrare a chiunque sia preposto ad effettuare questa verifica; informare l’azienda sanitaria competente per territorio del proprio ingresso in Italia; sottoporsi comunque a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. Dal 18 aprile 2021, il periodo di sorveglianza è di dieci giorni; si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione); al termine dei dieci giorni di quarantena, è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone. Se si è entrati in Italia prima del 18 aprile, il test al termine dei quattordici giorni di isolamento non è richiesto.

Elenco E

Include tutti quegli Stati e quei territori che non compaiono negli elenchi precedenti. Pur rientrando in questo elenco, però, per gli spostamenti da/per Sri LankaBangladeshBrasile e India è prevista una disciplina specifica.

Dal 16 al 30 luglio 2021 ci si può spostare verso questi paesi solo per questi motivi: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il turismo è quindi escluso.

Il rientro/l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi, è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). Il DPCM 2 marzo 2021 conferma inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). Ove non si rientri in nessuno dei casi precedenti, si può entrare/rientrare in Italia da Paesi in Elenco E solo in presenza di comprovate motivazioni (lavoro, salute, studio, assoluta urgenza), indicate all’art. 49 del DPCM 2 marzo 2021.

All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è obbligatorio: compilare un’autocertificazione, che verrà a breve sostituita da un formulario digitale di localizzazione. Da quando sarà disponibile il formulario digitale, solo nel caso in cui non sia stato tecnicamente possibile compilarlo, sarà consentito avvalersi di autocertificazione cartacea, redatta secondo i criteri indicati all’art. 50 comma 1 del DPCM 2 marzo 2021. È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli; disporre di un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle settantadue ore precedenti l’ingresso in Italia, da mostrare a chiunque sia preposto ad effettuare questa verifica; informare l’azienda sanitaria competente per territorio del proprio ingresso in Italia; sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (ridotto a dieci giorni); si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione); al termine dei dieci giorni di quarantena, è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone.

Paesi soggetti a misure speciali

Dal 16 maggio al 30 luglio, è in vigore l’Ordinanza 14 maggio 2021 del Ministro della Salute, che contiene alcune innovazioni in merito agli spostamenti da/per i Paesi degli Elenchi C, D, E, nonché la proroga del divieto di ingresso dal Brasile, con relative eccezioni.

Dal 7 al 30 maggio è in vigore l’Ordinanza 6 maggio 2021, con cui si può entrare/rientrare in Italia da India, Bangladesh e Sri Lanka: se si è cittadini italiani con residenza anagrafica in Italia da prima del 29 aprile; se si è cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE); a seguito di espressa autorizzazione del Ministero della Salute, se, indipendentemente dalla nazionalità, si hanno ragioni umanitarie o sanitarie non prorogabili.

Una volta in Italia, si è sottoposti ad un protocollo sanitario che prevede un periodo di dieci giorni di isolamento in una struttura indicata dalle autorità sanitarie italiane (Covid Hotel), o a protocollo sanitario autorizzato dal Ministero della Salute.

Il DPCM 2 marzo 2021 ha inoltre stabilito che, ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai due anni sono esentati dall’effettuare il test molecolare o antigenico.

Rientrano in questo elenco Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka. Tuttavia il Ministro della Salute, con varie Ordinanze, ha disposto il divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono da questi Paesi, o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia. Tale divieto è stato confermato, per il Brasile, con Ordinanza 14 maggio 2021, in vigore fino al 30 luglio 2021. Per India, Bangladesh e Sri Lanka, la disciplina è contenuta nell’Ordinanza 29 aprile 2021 e nell’Ordinanza 6 maggio 2021, in vigore fino al 30 maggio. 

Sono previste però alcune eccezioni:

Il traffico aereo e l’ingresso in Italia dal Brasile, a condizione che i viaggiatori non presentino sintomi compatibili con COVID-19, sono consentiti: a coloro che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore all’Ordinanza 13 febbraio 2021; a coloro il cui ingresso sia autorizzato dal Ministero della Salute italiano, per inderogabili motivi di necessità, indipendentemente dalla residenza anagrafica; a coloro che debbano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile.

Se si rientra in una di queste categorie, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 50 del DPCM 2 marzo 2021 e all’art. 3 dell’Ordinanza 14 maggio 2021, l’ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti: a) presentando al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Per chi proviene dal Brasile, o vi ha effettuato un soggiorno/transito , il test deve essere effettuato nelle settantadue ore precedenti l’ingresso nel territorio nazionale; b) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto; c) sottoporsi, a prescindere dall’esito del test molecolare o antigenico, alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di dieci  giorni presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio; d) effettuando un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di isolamento.

In aggiunta, in base all’art. 49 comma 4 del DPCM 2 marzo 2021, all’Ordinanza 14 maggio 2021,  possono chiedere un’autorizzazione al Ministero della Salute italiano per fare ingresso in Italia, in base a protocolli sanitari validati: le persone che devono entrare in Italia per meno di 120 ore, per motivi comprovati di assoluta urgenza, lavoro o salute, e lasciano l’Italia allo scadere delle ore; il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore alle 120 ore; i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni.

Nel caso in cui l’autorizzazione venga concessa, l’ingresso sarà consentito in base alle seguenti condizioni: sottoporsi a test molecolare o antigenico condotto a mezzo di tampone, e risultato negativo, nelle quarantotto ore precedenti l’ingresso in Italia; compilare il formulario digitale o l’autocertificazione; sottoporsi ad ulteriore test molecolare o antigenico, condotto a mezzo di tampone, all’arrivo in Italia, in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021 e all’art. 3 dell’Ordinanza 14 maggio 2021 (formulario digitale), le seguenti disposizioni per gli ingressi dal Brasile non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

Per informazioni in merito a biglietti aerei già acquistati, è necessario rivolgersi alla compagnia aerea di riferimento.

I connazionali che, trovandosi in Brasile, abbiano bisogno di assistenza, possono rivolgersi all’Ambasciata d’Italia a Brasilia, nonché ai Consolati italiani competenti in base alla circoscrizione di appartenenza.

  • India, Bangladesh e Sri Lanka

Dal 7 al 30 maggio, il traffico aereo e l’ingresso in Italia da questi tre paesi, a condizione che i viaggiatori non presentino sintomi compatibili con il COVID-19, sono consentiti a coloro che siano cittadini italiani e che abbiano anche la residenza anagrafica in Italia da data anteriore all’Ordinanza 29 aprile 2021; ai cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), come da Ordinanza 6 maggio 2021; per ragioni umanitarie o sanitarie non differibili, dopo aver ottenuto una autorizzazione espressa del Ministero della Salute italiano, indipendentemente dalla nazionalità, come da Ordinanza 6 maggio 2021.

Solo se si rientra in una di queste categorie di viaggiatori, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021 e all’art. 3 dell’Ordinanza 14 maggio 2021 (formulario digitale), l’ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo da questi tre Paesi sono consentiti, ma sottoposti ai seguenti obblighi: a) dichiarare la propria storia di viaggio, mediante autocertificazione o formulario digitale di localizzazione (digital Passenger Locator Form); b)  presentare al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli della certificazione, di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo effettuato nelle settantadue ore precedenti l’ingresso nel territorio nazionale; c) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di test  molecolare, l’interessato è posto in isolamento fino all’esito dello stesso; d) sottoporsi, a prescindere dall’esito del test, alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario  presso i “Covid Hotel” previsti dall’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ovvero nei luoghi idonei indicati dall’autorità sanitaria o dal Dipartimento della protezione civile, per un periodo di dieci giorni; e) effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni; effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di quarantena.

In aggiunta, in base all’art. 49 comma 4 del DPCM 2 marzo 2021 e all’Ordinanza 29 aprile 2021, i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione Europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni possono chiedere un’autorizzazione al Ministero della Salute italiano per fare ingresso in Italia in base a protocolli sanitari validati.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021 e all’art. 3 dell’Ordinanza 14 maggio 2021 (formulario digitale), il divieto di ingresso e l’obbligo di isolamento per dieci giorni non si applicano a equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci provenienti dall’India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka. Tuttavia, queste categorie di viaggiatori sono comunque soggette all’obbligo di un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. Inoltre, dal momento dell’ingresso in Italia e fino al rientro in sede, si applica la misura dell’isolamento, nei luoghi idonei indicati dall’autorità sanitaria o dal Dipartimento della Protezione Civile.

Per informazioni in merito a biglietti aerei già acquistati, è necessario rivolgersi alla compagnia aerea di riferimento.

I connazionali che, trovandosi in India, Bangladesh o Sri Lanka, abbiano bisogno di assistenza, possono rivolgersi all’Ambasciata d’Italia a New Delhi, Dacca o Colombo, nonché ai Consolati italiani competenti in base alla circoscrizione di appartenenza. I contatti sono indicati nelle rispettive Schede Paese di questo sito web.

Re-open EU

È il secondo strumento certificato a cui fare riferimento per capire se, e dove, si possa viaggiare.

Fornisce una panoramica della situazione sanitaria nei paesi europei, sulla base dei dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e informazioni sulle varie restrizioni in vigore, tra cui i requisiti in materia di quarantena e test per i viaggiatori e le applicazioni mobili di tracciamento dei contatti e di allarme per il coronavirus.

Sul sito è possibile selezionare il Paese in cui si vuole viaggiare e controllare le misure in vigore e definire il piano di viaggio (inserendo paese di partenza e quello di destinazione).

Il Consiglio aggiorna quotidianamente l’elenco dei paesi per i quali dovrebbero essere abolite le restrizioni ai viaggi. In base ai criteri e alle condizioni stabiliti nella raccomandazione, gli Stati membri dovrebbero gradualmente revocare le restrizioni di viaggio alle frontiere esterne per i residenti dei seguenti paesi: Australia, Nuova Zelanda, Ruanda, Singapore, Corea del Sud, Thailandia, Cina (soggetta a conferma di reciprocità) e Israele.

Le restrizioni ai viaggi dovrebbero essere gradualmente soppresse anche per le regioni amministrative speciali della Cina, Hong Kong e Macao, con riserva di una conferma di reciprocità. I residenti di Andorra, Monaco, San Marino e Vaticano dovrebbero essere considerati residenti nell’UE ai fini della presente raccomandazione.

Come si viaggia oggi?

Documentazione ‘vaccinale’

Attualmente è il certificato vaccinale ad attestare se al soggetto sia stato somministrato o meno il vaccino. Nel linguaggio comune oltre a questo termine ne viene però utilizzato un altro, quello di passaporto vaccinale.

Il certificato vaccinale (o certificato verde digitale) nasce su iniziativa della Commissione Europea, che il 17 marzo 2021 ha presentato la proposta di dare vita a questo documento digitale per agevolare la circolazione libera e sicura dei cittadini in tutti gli Stati Membri dell’UE, dove avrà validità il documento. Ha tre funzioni principali: attestare che la persona sia stata vaccinata contro il Covid-19, l’ultimo tampone effettuato sia risultato negativo o sia guarito dal virus.

Disponibile gratuitamente, nella lingua del paese e in inglese, in formato digitale o cartaceo, verrà rilasciato dalle autorità nazionali (ospedali, autorità sanitarie o centri che effettuano i tamponi). Entrambe le versioni dispongono di un QR code contenente le informazioni essenziali del soggetto (data di nascita, nome, cognome, data del rilascio della documentazione e informazioni relative a vaccino/test/ guarigione indicate sul certificato stesso) che, al momento dei controlli, verrà scansionato insieme alla firma digitale, che ne garantisce l’autenticità impedendone la falsificazione.

Come riportato sul sito della Commissione Europea: “Ogni organismo autorizzato a rilasciare i certificati ha la propria chiave di firma digitale, conservata in una banca dati protetta in ciascun paese. La CE creerà un gateway, mediante il quale tutte le firme dei certificati potranno essere verificate in tutta l’UE, e aiuterà gli Stati membri a sviluppare un software che potrà essere utilizzato dalle autorità per controllare i QR code. I dati personali codificati nel certificato non passeranno attraverso il portale, dato che ciò non è necessario per verificare la firma digitale”.

Coloro che non hanno ancora ricevuto il vaccino potranno comunque recarsi in un altro paese UE. Il certificato verde nasce con lo scopo di agevolare la libera circolazione all’interno dell’UE, non ne costituisce un prerequisito.

Al momento non ci sono notizie certe su quando entrerà in vigore, né quale forma avrà o quali Paesi decideranno di adottarlo per primi.

Il passaporto vaccinale sarebbe invece soltanto un escamotage linguistico, in quanto il termine viene spesso erroneamente utilizzato per riferirsi al certificato vaccinale.

I voli “Covid tested” e il digital Passenger Locator Form (dPLF)

Il Ministro della Salute ha emanato l’Ordinanza 23 novembre 2020, contenente misure urgenti per la sperimentazione di voli “Covid tested”, seguita dall’Ordinanza 9 marzo 2021 e da quella del 14 maggio 2021, per l’ampliamento dei voli oggetto di sperimentazione “Covid tested”.

Sono considerati tali quelli per i quali l’imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell’imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT- PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, non oltre le 48 ore precedenti all’imbarco. All’arrivo in Italia, si è nuovamente sottoposti a test in aeroporto.

In  caso di mancato imbarco sul volo Covid tested, per risultato positivo al COVID-19, è previsto, a cura del vettore aereo, il rimborso del biglietto o l’emissione di un voucher di pari importo su richiesta del passeggero, entro quattordici giorni dalla data di effettuazione del recesso e valido per diciotto mesi dall’emissione.

A seguito dell’Ordinanza 9 marzo 2021 e di quella del 14 maggio 2021, le tratte attualmente coperte dai voli coinvolgono: Atlanta – Milano Malpensa, New York – Milano Malpensa, gli aeroporti “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino, Napoli – Capodichino e “Marco Polo” di Venezia, da/per Canada, Giappone, Israele, Stati Uniti d’America (aeroporti internazionali di Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, Washington DC), Emirati Arabi Uniti.

La loro sperimentazione è stata estesa fino al 20 ottobre 2021 ma le tratte potrebbero essere ulteriormente ampliate in futuro.

A partire dal 23 marzo 2021, ai sensi dell’art. 2 comma 3 dell’Ordinanza del 9 marzo 2021, a tutti i passeggeri in ingresso in Italia attraverso i voli Covid tested, viene richiesto di compilare, prima dell’imbarco, un Modulo per la Localizzazione dei Passeggeri.

Denominato Passenger Locator Form digitali (dPLF) raccoglie le informazioni di contatto dei passeggeri, e le specifiche sull’indirizzo della loro permanenza in territorio nazionale, per permettere all’Autorità Sanitaria italiana di contattarli tempestivamente qualora esposti ad una malattia infettiva diffusiva durante un viaggio in aereo. Sarà compito del vettore verificare l’avvenuta compilazione del dPLF prima dell’imbarco del passeggero. La mancata compilazione non permetterà di salire sull’aereo. I passeggeri sono inoltre tenuti ad adempiere agli obblighi di dichiarazione previsti dalla normativa e sono sottoposti ad altro test all’arrivo nell’aeroporto di destinazione.

Per compilare il modulo è necessario collegarsi al sito euplf.eu e seguire la procedura guidata per una corretta compilazione. Una volta inviato, il passeggero riceverà all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione il dPLF in formato pdf e il QR code, che dovrà mostrare al momento dell’imbarco (nel formato cartaceo o digitale). Il documento andrà obbligatoriamente inviato prima di salire sull’aereo, ma il campo relativo al numero di posto assegnato sul volo potrà sempre essere modificato.

Strumenti di viaggio futuri

Lo IATA Travel Pass

Attualmente in sperimentazione presso alcune compagnie aeree lo IATA Travel Pass, o pass sanitario digitale per i viaggi internazionali Covid-Free, potrebbe diventare uno dei prossimi strumenti ad essere utilizzati per viaggiare. Sviluppato dall’International Air Transport Association, è un’app mobile che aiuta i viaggiatori a memorizzare e gestire le informazioni relative ai loro test/vaccini COVID-19, archiviandole in modo che siano fruibili per l’utente. È più sicuro ed efficiente degli attuali processi cartacei utilizzati per gestire i requisiti sanitari (il certificato internazionale di vaccinazione o profilassi, ad esempio).

Attualmente le compagnie che lo stanno sperimentando sono: Singapore Airlines, Qatar Airways, Emirates, Ethiad, IAG, Malaysia Airlines, Copa Airlines, RwansAir, Air New Zeland, Qantas, aiurBaltic, GulfAir, ANA, AirSERBIA; THAi, THAI Smile, KOREAN AIR, neos, Virgin Atlantic, Ethiopian, VietjetAli.com Thailand, Hong Kong Airlines, Japan Airlines, IBERIA, SAUDIA, SWISS, ELAL, Pegasus, Philippine Airlines, Vueling, Azerbaijan Airlines, Royal Brunei.

Coraline Gangai