Analisi semantica fra lo Statuto Albertino e la Costituzione Italiana

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ITALIA – Roma 09/12/2013. Nel corso di questi ultimi -frenetici- anni, la Costituzione Italiana è stata spesso argomento di dibattito politico. 

Pochi tuttavia ne hanno una reale comprensione, o ne conoscono le origini. Quello che segue è quindi un viaggio storico nella formazione della Costituzione, attraverso un confronto prima descrittivo e poi analitico, alla ricerca degli elementi di continuità fra lo Statuto Albertino, e la Costituzione stessa.

Ma perchè cercare elementi di continuità fra i due testi? Lo scoprirete in seguito..

 Lo Statuto Albertino del 4 marzo 1848

Lo Statuto Albertino si compone di una sezione introduttiva, che di fatto non presenta articoli, ma costituisce una sorta di premessa allo Statuto medesimo, e di 84 Articoli. Gli articoli sono strutturati in modo “funzionale”, ovverosia suddivisi in base alla tematica specifica dei quali i medesimi compongono la norma “originaria”. 

 La sezione introduttiva

Pur non contenendo articoli, ed essendo una sorta di premessa allo Statuto, la sezione introduttiva ha carattere di rilievo ai sensi dello Statuto stesso. Infatti, già la prima frase riporta:

«CARLO ALBERTO Per la grazia di DIO»

e successivamente:

«Con lealtà di Re e con affetto di Padre, Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi con Nostro proclama dell’8 dell’ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d’indissolubile affetto che stringono all’Italia Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d’obbedienza e d’amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedire le pure nostre Intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell’antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:… »

Dal punto di vista letterario è importante notare che viene utilizzato il plurale “maiestatis” per indicare il Re Carlo Alberto, il quale è Re «per la grazia di Dio». È infatti quest’ultimo che «con affetto di Padre» annunzia «agli amatissimi sudditi» di voler uniformare le sorti della Nazione alla «ragione dei tempi». Inoltre, è proprio in base alla Regia autorità che il Re ordina ed ordina in forza di Statuto e di Legge gli articoli successivi. 

La sezione introduttiva costituisce un punto di partenza di rilievo dello Statuto, in quanto evidenzia fin da subito, ovvero prima di proseguire con la enunciazione degli articoli, il carattere stesso di concessione del medesimo. E’ concessione in quanto:

-il Re è tale per grazia divina;

-il Re, “illuminato” e confidente nei suoi “amatissimi sudditi”, considera le ragioni dei tempi;

-il Re ordina in forza di Statuto e Legge.

Una caratteristica interessante è che nella introduzione dello Statuto vengono più volte menzionati la Nazione, ed il Popolo, con l’intenzione specifica del Re nel voler sottolineare l’unità culturale (e territoriale) del popolo stesso. Altra caratteristica fondamentale, in rispetto della diffusa cultura liberale del tempo è il riferirsi alla «Nazione libera, forte e felice» e al futuro come prospettiva di crescita («glorioso avvenire»).

 I principi fondamentali

Lo Statuto presenta la seguente struttura:

-gli Artt. da 1 a 23 dispongono i principi fondamentali dello Statuto

-gli Artt. da 24 a 32 sono relativi ai diritti e i doveri dei cittadini;

-gli Artt. da 33 a 64 regolano le attività delle due Camere;

-gli Artt. da 65 a 67 evidenziano le funzioni dei Ministri;

-gli Artt. da 65 a 67 sono relativi all’ordinamento giudiziario;

-i successivi fino all’Art. 84 sono relativi alle disposizioni generali e transitorie.

Uno degli aspetti fondamentali dello Statuto riguarda l’Art. 1:

«La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora sistenti non sono tollerati, conformemente alle leggi».

Successivamente a quanto riportato nella Sezione introduttiva del medesimo, sia in merito all’ordine concessorio dello Statuto, sia in merito ai concetti di Nazione «libera, forte e felice», in qualche modo si poteva ipotizzare che il primo articolo riportasse uno di questi principi. Tale articolo riporta invece la relazione che intercorre fra lo Stato e la religione Cattolica, quest’ultima appunto definita Religione di Stato, come ad evidenziare quindi la sacralità dello Statuto e a suggellare un “contratto” con la Chiesa.

Gli articoli successivi riportano la distribuzione dei poteri: l’ereditarietà del Trono (Art. 2), la sacralità e la inviolabilità del Re (art. 3), l’attribuzione del potere legislativo alle Camere (Art. 4), il potere esecutivo al Re (Art. 5) ivi definito Capo Supremo dello Stato, con capacità di nomina di tutte le cariche (Art. 6) e di decretare leggi e regolamenti, e di promulgarle (Art. 7).

Il Re ha inoltre il potere di concedere la grazia (Art. 8), sciogliere la Camera dei Deputati (Art. 9), promuovere le leggi (Art. 10), previa presentazione alla Camera dei Deputati per le sole riguardanti l’imposizione dei tributi. I successivi articoli fino al 23 riguardano la condizione di reggenza ed i relativi regolamenti successori.

Rispetto alle condizioni del periodo (1848) la sezione relativa ai diritti e ai doveri dei cittadini è certamente il raggiungimento per questi ultimi del riconoscimento dei propri diritti di fronte allo Stato. Si noti in primis la contraddizione fra la denominazione della sezione dello Statuto, appunto “Dei Diritti e dei Doveri dei Cittadini” e quanto riportato invece nella sezione introduttiva, in cui questi ultimi sono indicati con il termine sudditi. Per uscire da questa “empasse” terminologica, l’Art. 24 propone un nuovo sinonimo. Ad ogni modo l’Art. 24 è uno dei punti cardine dello Statuto: 

«Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi».

Sono di particolare rilievo gli Artt. 25, 26 e 27, nel seguito riportati:

«Art. 25. – Essi (i regnicoli, n.d.r.) contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 26. – La libertà individuale è garantita. Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudiziosi, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch’essa prescrive.

Art. 27. – Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch’essa prescrive.

Inoltre, l’Art. 28 garantisce la libertà di Stampa (a meno delle pubblicazioni attinenti alla religione, soggette alla valutazione vescovile), mentre l’Art. 29 garantisce la inviolabilità delle proprietà ed il 32 il diritto di adunanza pacifica e senz’armi».

Andando direttamente alle “Disposizioni Comuni alle Due Camere”, un altro articolo di particolare interesse è l’Art. 57: «Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente o depositarsi negli uffizi per gli opportuni riguardi».

In ultimo, ma non per ordine di importanza, si vuole sottolineare come nello Statuto i Ministri siano nominati e revocati direttamente dal Re, e che il potere giudiziario sia anch’esso attribuito al Re medesimo in quanto l’Art. 68 riporta: «La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch’Egli istituisce».

 La Costituzione Italiana in vigore dal I° gennaio 1948

La Costituzione Italiana entra in vigore il I° gennaio 1948, praticamente quasi cento anni dopo la proclamazione dello Statuto Albertino.  La Costituzione  si compone di 139 articoli, strutturati in una prima sezione relativa ai Principi Fondamentali, per poi proseguire con un’organizzazione funzionale in “parti” e “titoli”, suddivisi in base alla tematica specifica della norma. 

 Principi Fondamentali

I principi fondamentali sui quali si basa la Costituzione Italiana sono riportati negli Artt. da 1 a 12. Per l’importanza dei medesimi, alcuni di essi sono riportati integralmente.

«Art. 1. 

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza eccezione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento».

E poi, saltando alcuni articoli:

«Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

(…)

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».

Cercando di non commentare gli articoli sopra riportati dal punto di vista storico-politico, si vuole sottolineare come tali articoli siano caratterizzanti della forma di Stato (Art. 1) intesa appunto come Repubblica democratica (e quindi come vedremo negli articoli successivi, con elezione a suffragio universale delle Camere) e come venga da subito riportato un elemento innovativo, ovvero la dizione “fondata sul lavoro”. Tale elemento viene successivamente ripreso nell’Art. 4, in cui – oltre a riconoscere il diritto al lavoro – si evidenzia come il cittadino ha il dovere di svolgere un’attività che concorra al progresso del Paese. Del resto il concetto di dovere è esplicitato già nell’Art.2 laddove la Repubblica “richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. I termini Paese e Nazione sono utilizzati in contesti differenti. L’uso nell’ambito dell’Art. 4, immediatamente dopo il concetto di progresso, materiale e spirituale, del termine Paese, quasi ne evidenza la comunità ed i relativi strumenti. Il termine Nazione utilizzato invece nell’articolo 9, successivamente alla tutela del paesaggio, e del patrimonio storico e artistico, sottolinea invece il concetto di popolo e territorio.

Sembra quindi evidente che nei principi fondamentali si traguardi contemporaneamente il raggiungimento di obiettivi in qualche modo umani e sociali, ed in modo paritario obiettivi di natura materiale finalizzati allo sviluppo.

Di particolare rilevo gli Artt. 2 e 3, che enunciano le garanzie per i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che come formazione sociale, e l’eguaglianza di fronte alla legge. Oltre all’eguaglianza formale, l’Art. 3 in particolare specifica come tale principio sia anche sostanziale nel ricordare che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale.

In ultimo, lo Stato riconosce la Chiesa, distinguendo gli ambiti delle rispettive sovranità.

La Sezione relativa ai Diritti e ai Doveri dei Cittadini (Parte I^), è suddivisa in tre titoli: Rapporti Civili, Rapporti Etico-Sociali, Rapporti Economici e Rapporti Politici.

Nell’ambito dei Rapporti Civili (Titolo I), l’Art. 13 oltre a riportare «La libertà personale è inviolabile», specifica anche come questa inviolabilità sia fisica (“«non è ammessa nessuna forma di detenzione, ispezione o perquisizione se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge») che morale (“è punita ogni violenza fisica e morale”).

Allo stesso modo «Il domicilio è inviolabile» (Art. 14) ed è inviolabile qualunque altra forma di espressione della libertà, come ad esempio «la corrispondenza e qualunque altra forma di comunicazione» (Art. 15), o la circolazione ed il soggiorno (Art. 16). Inoltre, i cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi (Art. 17), senza particolari limitazioni a meno dei luoghi pubblici (preavviso alle autorità). Analogamente, i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente (Art. 18). L’Articolo 21 riguarda la libera manifestazione del pensiero con la parola, con lo scritto o con altri mezzi di diffusione: la stampa non è soggetta a censure.

Di particolare interesse gli Artt. 27 («La responsabilità penale è personale») e l’Art. 28 relativo alla responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato degli atti compiuti in violazione dei diritti civili. Tale articolo risponde ai concetti di personalizzazione dell’organo giuridico.

Nell’ambito dei Rapporti Etico-Sociali (Titolo II), sono normati i concetti di famiglia (Art. 29), come società naturale fondata sul matrimonio e sui diritti e doveri dei genitori (Art. 30); segue la tutela della salute (Art. 32), la libertà di espressione delle arti e delle scienze, anche nell’insegnamento (Art. 33), il ruolo fondamentale della scuola in quanto aperta a tutti (Art. 34).

Nel Titolo III, Rapporti Economici, di particolare rilievo sono il riconoscimento per il lavoratore di una retribuzione proporzionata “alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” (Art. 36) e la equiparazione formale e sostanziale della donna lavoratrice al lavoratore (Art. 37). Seguono gli Artt. relativi alla organizzazione sindacale e al diritto di sciopero (risp. 39 e 40), e quelli sulla iniziativa economica (Art. 41) e sulla proprietà (Art. 42).

Il Titolo IV, Rapporti Politici, evidenzia in primis, a mezzo dell’Art. 48, la universalità del suffragio, la segretezza del voto ed il suo esercizio come un dovere civico, come pure la possibilità di concorrere democraticamente a determinare la vita politica nazionale (Art. 49). L’Art. 51 richiama alla possibilità di tutti i cittadini di poter chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità (ma non pone un vincolo di risposta temporale o non evidenzia le modalità di risposta delle Camere alla petizione richiesta). L’Art. 53 evidenzia che tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e che il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Le parti successive della Costituzione Italiana riguardano rispettivamente: 

– Parte II^: Ordinamento della Repubblica, suddiviso in sei Titoli (Il Parlamento, Il Presidente della Repubblica, Il Governo, La Magistratura, Le Regioni Le Provincie I Comuni, Le Garanzie Costituzionali).

 Il confronto analitico

Vista la complessità di una analisi esaustiva, si procederà confrontando gli “elementi fondamentali” finora menzionati, cercando di riscontrare uniformità, difformità e sfumature negli articoli inerenti lo stesso argomento.

La prima ed immediata differenza riscontrabile fra lo Statuto e la Costituzione riguarda la sezione introduttiva del primo documento, la quale non riporta articoli ma evidenzia lo spirito ispiratore che ha determinato la concessione dello Statuto Albertino. Come è noto, la Costituzione Italiana è stata scritta da una Assemblea Costituente eletta a suffragio universale. Tali aspetti di natura storica saranno analizzati nel seguito, ma ad ogni modo la componente introduttiva dello Statuto evidenzia una prima differenza, sia in termini appunto analitici di presenza, sia in termini meramente storico-giuridici. 

Da un punto di vista esclusivamente terminologico, è da notare un uso maggiormente ricorrente della parola Nazione nello Statuto Albertino e che la Nazione “libera, forte e felice” menzionata nello Statuto non è mai ripresa nella Costituzione Italiana. Come menzionato in uno dei precedenti paragrafi, nella Costituzione viene spesso usato il sinonimo Paese ed i sinonimi Paese e Nazione sono utilizzati in contesti differenti. Nella Costituzione infatti, l’uso nell’ambito dell’Art. 4, immediatamente dopo il concetto di progresso, materiale e spirituale, del termine Paese, quasi ne evidenza la comunità ed i relativi strumenti. Il termine Nazione utilizzato invece nell’articolo 9, successivamente alla tutela del paesaggio, e del patrimonio storico e artistico, sottolinea invece il concetto di popolo e territorio.

Fra lo Statuto e la Costituzione c’è inoltre un differente uso dei termini riferiti alla “cittadinanza”, in quanto nello Statuto il termine è chiaramente improprio e per tali motivi è spesso sostituito da sudditi e/o regnicoli.

Dette queste differenze, ci sono comunque alcuni articoli che sono rimasti simili sia dal punto di vista sintattico che semantico. In particolare, l’articolo 26 dello Statuto, relativo alla inviolabilità della libertà individuale è sostanzialmente uguale all’articolo 13 della Costituzione. Analogamente per la inviolabilità del domicilio ( Art. 27 Stat.  Art. 14 Cost.).

Stesso raffronto è applicabile ai principi relativi alla libertà di stampa, alla inviolabilità della proprietà e al diritto di adunanza pacifica e senz’armi.

Particolarmente evoluto è l’articolo 57 dello Statuto Albertino:  «Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente o depositarsi negli uffizi per gli opportuni riguardi» se confrontato con l’equivalente della medesima sezione della Costituzione Italiana, che con l’Art. 51 richiama alla possibilità di tutti i cittadini di poter chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità (ma non pone un vincolo di risposta temporale o non evidenzia le modalità di risposta delle Camere alla petizione richiesta).

In sintesi, da un punto di vista analitico possiamo notare che le maggiori differenze riguardano i principi ispiratori, che determinano nello Statuto gli articoli relativi al potere del Re, mentre nella Costituzione riguardano i poteri delle Camere, il suffragio universale, ecc. 

Inoltre, è fondamentale il fatto che lo Statuto è sostanzialmente flessibile, ovvero può essere variato mediante un procedimento ordinario, mentre invece la Costituzione Italiana è rigida, ed eventuali variazioni a quest’ultima possono essere apportate soltanto secondo l’iter descritto nell’Articolo 138 (Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.: approvazione mediante bicamerale a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle camere, con eventuale passaggio referendario).

Dal punto di vista delle libertà individuali e quindi, del rispetto e della tutela del cittadino, lo Statuto e la Costituzione hanno certamente elementi in comune, se analizzati nel particolare.

 Il Confronto Storico-giuridico

Il problema della continuità dello Stato italiano, è anche un problema di legalità del medesimo. Ad oggi infatti molte leggi ordinarie derivano da Regi decreti, o meglio sono Regi decreti non decaduti o sostituiti da altre leggi dell’ordinamento civile dello Stato.

Dunuque, il problema della continuità si è posto dal punto di vista storico-giuridico, secondo quanto riportato da  diversi storici (ad es. il prof. Cerri), almeno tre volte:

-alla proclamazione del Regno d’Italia (legge 17 marzo 1861);

-con l’avvento del fascismo;

-con l’approvazione della nuova Costituzione repubblicana.

L’unificazione fra il regno sardo-piemontese e province rette da diversi ordinamenti, secondo l’Anzillotti, si dovrebbe configurare come una «fusione». Tale tesi è smentita dalla contrapposta di Santi Romano, in cui la nascita del Regno d’Italia è ricostruita in termini di «annessione».

In tal senso, i plebisciti svolti nelle varie province, sorrette peraltro da governi provvisori, non assumono rilevanza di diritto internazionale ma interno; inoltre le leggi del Regno d’Italia mantengono la stessa numerazione del precedente, e fra queste addirittura la medesima legge che proclama il Regno stesso. Inoltre, è lo stato sardo-piemontese che comunica agli altri lo Statuto Albertino. Per quanto riguarda le leggi degli altri stati, queste sono lasciate in vigore come leggi locali solo e soltanto se non in conflitto con lo Statuto.

Da quanto sopra esposto, appare evidente la correttezza della tesi di Santi Romano, secondo la quale il Regno d’Italia è “continuo” rispetto al precedente regno sardo-piemontese.

Dal punto di vista giuridico, è possibile affermare che si tratta di un regime di tipo costituzionale, in quanto, come evidenziato precedentemente, è il Re che concede lo Statuto.

In merito al concetto “democratico” di eleggibilità delle Camere, e alla evoluzione parlamentaristica del Regno (Art. 3 dello Statuto: «Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati»), è da evidenziare il fatto che nel 1865 l’elettorato attivo era pari a circa il 2% della popolazione italiana, in quanto la legge disponeva che fossero votanti soltanto i cittadini maschi adulti che sapessero leggere e scrivere. Si configura piuttosto quindi, come illustrato dal prof. Spremolla e da altri storici, quasi come una oligarchia.

Ad ogni modo lo Statuto si configura come una costituzione flessibile, in quanto è possibile la sua modifica seguendo l’iter ordinario di approvazione delle leggi (condizione che favorirà, come vedremo nel par. successivo, l’avvento del fascismo).

 La continuità fra il Regno d’Italia e lo Stato fascista

Da quanto esposto nel testo del prof. Cerri, dal punto di vista formale, storico e giuridico c’è una prima continuità fra il Regno d’Italia e lo Stato fascista, «valorizzandosi la formale correttezza della procedura di nomina del primo ministro nella persona di Benito Mussolini da parte del Re e di conferimento della fiducia da parte delle Camere, oltreché la successiva formale correttezza dei procedimenti di approvazione delle leggi caratterizzanti il nuovo “regime”» (pur se eversive del regime democratico). Nel 1922 infatti, il Re d’Italia nomina Benito Mussolini Presidente del Consiglio dei Ministri (31 ottobre), il quale riceve larga fiducia dalle Camere. 

È successivamente a questo mandato che verranno approvate via via leggi sempre più totalitaristiche, nascenti da una apparenza democratica, come ad esempio la legge elettorale “Acerbo”, che assicura i due terzi dei seggi alla lista elettorale di maggioranza relativa con almeno il 25% dei suffragi. Le successive elezioni, avvenute con tale leggi in un clima di violenza e brogli denunciati dall’on. Matteotti (ucciso nel 10 maggio 1924), porteranno al consolidamento del regime e allo scioglimenti di tutti i partiti, con la nascita del Gran Consiglio del fascismo (legge 9 dicembre 1928), il parere del quale sarà necessario per l’approvazione delle leggi.

Da quanto sopra evidenziato, pur essendo innegabile la «rottura» storica della condizione di legalità, per i delitti commessi e rimasti impuniti e per la probabile illegittimità dell’elezione della camera del 1924, rimane però la correttezza formale della nomina di Benito Mussolini a Presidente del Consiglio e la correttezza formale della legge Acerbo.

Del resto però lo Statuto Albertino non viene mai dichiarato “superato”, perché è proprio in funzione di esso che avvengono le nomine nel regime fascista, ed è proprio grazie ad esso che il 25 luglio 1943 che il Re potrà revocare la nomina a Primo Ministro di Mussolini (nella forma di accettazione delle dimissioni) dopo che il Gran Consiglio del fascismo porrà in minoranza proprio il Primo Ministro. Questi fatti vanno quindi ad avvalorare la tesi della continuità.

 La continuità fra lo Statuto e la Costituzione

Ripartendo dal paragrafo precedente, si vogliono nel seguito illustrare in sintesi i fatti storici, e successivamente presentare le tre tesi dei professori Cerri, Melolcelli, Spremolla.

Nel 1943 quindi, sarà il Re per mezzo dei poteri dichiarati nello Statuto, che revocherà la nomina del Primo Ministro. Nel brevissimo termine, mentre quest’ultimo si defilerà al nord Italia, creando la Repubblica di Salò.

Nel settembre 1943 la Resistenza si organizza nel Comitato di Liberazione Nazionale, che si configura come ordinamento autonomo. L’8 settembre, con la svolta di Salerno, viene stipulato un armistizio con le potenze alleate.

Nel 1944, il 12 Aprile, il Re ed il Cln realizzano un accordo che prevede una tregua istituzionale in attesa di decisione da assumere in merito alla permanenza della monarchia.

 In questo clima di profonda incertezza, il 4 giugno 1944, mentre le truppe americane entrano a Roma, i poteri del Re vengono esercitati dal figlio Umberto, in qualità di luogotenente. Gli atti del luogotenente verranno adottati in nome proprio e non in nome del re, segnando un visibile distacco dalla prassi Statuaria che prevedeva l’abdicazione.

A questo punto la emanazione delle leggi provvisorie avviene per mezzo di decreti legislativi luogo tendenziali. Seguono i seguenti avvenimenti in ordine cronologico:

– 1945:

25 aprile: caduta di Milano nelle mani dei partigiani; liberazione dell’Italia del Nord;

28 aprile: esecuzione di Benito Mussolini a Dongo;

– 1946:

9 maggio: abdicazione di Vittorio Emanuele III° in favore del figlio Umberto;

2 giugno: referendum istituzionale per la forma di governo ed elezione dei 556 deputati 

                dell’Assemblea Costituente;

13 giugno: il re Umberto ripara in esilio in Portogallo;

– 1947:

22 dicembre: l’Assemblea Costituente approva la Costituzione della Repubblica Italiana

                      dopo 173 sedute che hanno visto l’esperienza della Commissione dei 75;

27 dicembre: promulgazione della nuova Costituzione da parte del Capo Provvisorio

                      dello Stato;

– 1948:

1° gennaio: entrata in vigore della Costituzione Repubblicana.

 La tesi della “discontinuità” secondo Cerri

La sequenza dei fatti illustrati mostra una prima fase nel corso della quale il Re rompe più volte “la legalità” fascista, pur rifacendosi comunque allo Statuto Albertino. Del resto il ripristino della legalità statuaria rappresenta una “messa in parentesi” di una legalità diversa, quella fascista, che vi si era sovrapposta. Secondo quanto descritto dal prof. Cerri, che cita il Crisafulli (1970), non era possibile uscire dal regime fascista senza violarne la legalità.

In sintesi, secondo il prof. Cerri, due elementi concorrono a determinare la «rottura» della Costituzione Italiana rispetto allo Statuto:

-il Re che si ritira senza abdicare, determina una luogotenenza “innovativa” rispetto allo stesso Statuto Albertino, in quanto come sopra indicato il luogotenente agisce in proprio nome e non in nome del Re;

-l’Assemblea Costituente, viene eletta sulla base di decreti luogotenenziali in accordo con il CLN, a sua volta proclamatosi ordinamento autonomo.

Ciò pone la legalità costituitasi già nel 1944 con l’accordo fra il luogotenente ed il CLN, incompatibile con la precedente legalità, il che appunto evidenzia l’elemento di «rottura». 

 La tesi della “continuità” secondo Meloncelli

La tesi della continuità fra l’ordinamento giuridico monarchico e quello repubblicano si basa, secondo il Meloncelli sul fatto che la trasformazione dello Stato italiano da Monarchia a Repubblica costituisce l’origine storico-giuridica del nostro ordinamento e che quindi, lo Stato repubblicano nato con la Costituzione del 1948 è diretta derivazione dello stato monarchico precedentemente vigente. Tale tesi si fonda sul principio di sovranità popolare alla base dell’elezione dei membri dell’Assemblea Costituente.

Le fonti di legittimazione della attuale Costituzione italiana sarebbero quindi:

-il principio di effettività: la prevalenza che di fatto, sul piano del potere politico, conquistarono i gruppi che vollero realizzare il mutamento radicale del regime dello Stato italiano;

-il principio di incontestabilità: relativo alla fondatezza dei decreti legislativi luogotenenziali quali fonte della Costituzione.

 La tesi della “discontinuità” secondo Spremolla

Nel commentare la tesi del Meloncelli, il prof. Spremolla evidenzia come i due principi evidenziati dal Meloncelli come fonti di legittimazione della Costituzione Italiana siano a tutti gli effetti contraddittori.

Per quanto riguarda il principio di incontestabilità, è facilmente confutabile per le stesse ragioni illustrate da Cerri citando il Crisafulli, ovvero il fatto che i decreti legislativi luogotenenziali sono difficilmente «continui» anche rispetto allo Statuto Albertino, il quale detta regole specifiche successorie dall’Articolo 11 all’Articolo 20. Entrando nel particolare, poiché i decreti luogotenenziali sono stati promulgati a nome del luogotenente e non del Re, sarebbero anticostituzionali (rispetto allo Statuto), in quanto quest’ultimo riporta chiaramente:

«Art. 5. – Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune(…)».

«Art. 6. – Il Re nomina tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti necessari per l’esecuzione delle leggi, senza sospenderne l’osservanza o il dispensarne».

Appare quindi evidente, sulla base dei menzionati articoli, di come fosse quindi illegittimo il potere attribuito al luogotenente senza l’abdicazione del Re, che avvenne solo in un secondo momento.

Per quanto concerne il principio di effettività, la conquista del potere politico dai gruppi della Resistenza, mediante il Cln autocostituitosi e proclamatosi quindi con ordinamento autonomo potrebbe essere paragonato, seppur con una forzatura alla costituenda (nello stesso periodo) Repubblica di Salò, nel senso che ciascuna delle due forze era contemporaneamente, per espressione popolare, fondata sul consenso.

Da quanto sopra esposto, sembra evidente l’elemento di «rottura» della Costituzione Italiana. 

 La tesi della “discontinuità” dimostrata per assurdo

Si vuole in questo capitolo utilizzare un altro tipo di dimostrazione della tesi della continuità, ovvero la “dimostrazione per assurdo”. Tale metodologia, fondamentalmente “popperiana” e notoriamente applicata alle dimostrazioni di molti dei teoremi relativi all’analisi matematica o alla geometria (euclidea o algebrica), appare in prima istanza difficilmente applicabile ad una tematica così complessa come quella giuridica.

Nella dimostrazione per assurdo proveremo quindi a porre alcune basi di natura logica. Per dimostrare infatti che la tesi della continuità è vera, andremo a dimostrare che è falso il contrario, ovvero dimostreremo che è falso il fatto che ci sia discontinuità fra lo Statuto Albertino e la Costituzione Italiana.

Se ci fosse discontinuità fra lo Statuto Albertino e la Costituzione Italiana, quest’ultima non dovrebbe in alcun modo far riferimento allo Statuto, citandone per esempio articoli specifici, e tale affermazione è vera. Dovrebbe essere altresì vero, a maggior ragione, che la normativa italiana dal 1° gennaio 1948 in poi dovrebbe essere sostanzialmente “nuova” ovvero non riferirsi a norme italiane derivanti dallo Statuto Albertino. Questo in particolar modo dovrebbe valere per quegli insiemi di norme comunemente denominati “Codici”. Tale affermazione, che deriva da un’insieme di deduzioni formalmente corrette è falsa. Prendiamo ad esempio il Codice degli Appalti pubblici attualmente in vigore, già noto come “Codice De Lise” (ma si sarebbe potuto prendere anche il Codice dell’Amministrazione digitale del 2005, ed il risultato sarebbe stato il medesimo).

Nel Codice De Lise, Art. 17 (Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza), viene riportato:

«1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca d’Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo. 

2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi «segreti» ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure «eseguibili con speciali misure di sicurezza». 

3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal presente codice, dell’abilitazione di sicurezza».

Da un punto di vista puramente logico, sembra chiaro che avendo dimostrato nei fatti con almeno un caso che è falso il fatto che ci sia discontinuità fra le due costituzioni, la dimostrazione “per assurdo” determina la continuità fra lo Statuto Albertino e la Costituzione Italiana.

 E… concludendo?

Nell’analisi sintetica appena svolta, sono stati utilizzati differenti metodi di confronto fra lo Statuto Albertino e la Costituzione Italiana. Certamente il più valido è il metodo storico-giuridico, nell’ambito del quale sono state citate le opinioni di alcuni fra i maggiori giuristi italiani. Il confronto fra tali opinioni e quanto dimostrato nell’ambito del metodo storico-giuridico porta a dimostrare sostanzialmente che la Costituzione Italiana rappresenta un elemento di rottura rispetto allo Statuto Albertino. 

Del resto, ad un risultato analogo si è pervenuti per mezzo dell’analisi terminologico-semantica, condotta in modo “asincrono” fra le due differenti costituzioni, a meno dei principi relativi alle libertà individuali. E’ evidente come tale analisi, da condurre in modo esaustivo, richiederebbe una elevata complessità, ma è stato possibile addivenire comunque alla formulazione di una ipotesi di rottura anche in questo caso.

La dimostrazione “per assurdo”, pur non essendo “propria” dell’ambito giuridico dimostra però in modo logico e lineare come la continuità sia presente “in effetto”, ovverosia proprio ai sensi e per gli effetti delle leggi emanate nel periodo di vigenza dello Statuto Albertino e riprese dalle leggi della Repubblica Italiana. Per dimostrare ciò è stato riportato un esempio di norma emanata nel 2007, ovvero il Codice degli Appalti Pubblici, ma è possibile fin da subito anticipare che tali “continuità” sono riscontrabili in altri codici, come ad esempio il Codice dell’Amministrazione Digitale; analogamente nelle varie riforme scolastiche della Repubblica Italiana ci si è riferiti alle leggi emanate con la Riforma Gentile del ventennio fascista.

In sintesi, è piuttosto evidente che l’elemento <<di rottura>> ci sia effettivamente stato. È altresì vero che «la continuità», seppur impropria, sia elemento «necessario» dal punto di vista giuridico per mantenere in vigore l’impalcatura a sostegno di tutte le norme successive al 1° gennaio del 1948 e quindi di tutte le leggi attuali che regolano «il contratto sociale» della cittadinanza Italiana.

Ma, cosa succederebbe se applicassimo gli stessi metodi analitici ai parlamenti eletti con leggi  dichiarate NON Costituzionali? È garantita la continuità? O, ci troviamo di fatto alla luce di un nuovo Stato Italiano, di cui non si conosce la reale identità?

Su questo punto, storici e giuristi non si sono ancora davvero espressi.