GERMANIA. Ecco le basi giuridiche per ospitare nel 2026 le armi statunitensi

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Al vertice NATO di quest’anno nel luglio 2024, i governi degli Stati Uniti d’America e la Repubblica Federale di Germania in una dichiarazione congiunta affermano che dal 2026, gli USA dispiegheranno sistemi d’arma a lungo raggio, come Standard Missile 6 (SM-6), missili da crociera Tomahawk e armi ipersoniche, nel territorio della Repubblica Federale di Germania.

Un sondaggio del Civey Public Opinion Research Institute. Afferma che esattamente il 50% dei cittadini teme che sebbene i Tomahawk americani appariranno in Germania nel 2026, ciò non avvicinerà la pace e la prosperità, ma porterà a un’escalation del conflitto con la Federazione Russa. Il 38% non crede a questo scenario, il 12% non ha ancora deciso.

A fine luglio, il 29 per l’esattezza, la Deutscher Bundestag ha pubblicato un documento in cui si chiede su quali basi giuridiche si è concluso tale accordo e se ciò viola il diritto federale. 

La Corte costituzionale federale (BVerfG) si è pronunciata su un caso simile nel 1984, ed è opportuno riassumerlo brevemente: per poi guardare alla situazione attuale tenendo conto della giurisprudenza del BVerfG.

“Con la decisione del 18 dicembre 1982 il BVerfG si chiedeva se il governo federale stesse mettendo in pericolo o violando i diritti del Bundestag e potesse accettare lo schieramento di missili nucleari americani a medio raggio sulla base della doppia decisione della NATO. La richiesta fu respinta con sette voti contro uno”. L’opinione dissenziente fu del giudice Mahrenholz.

Nella sentenza il BVerfG ha spiegato innanzitutto che il consenso della Confederazione è stato concesso nell’ambito del sistema di difesa della NATO. Ciò si basa, tra l’altro, sul Trattato NATO del 1949 e sul Trattato di residenza del 1954, ai quali appartiene il potere legislativo.

Il BVerfG ha risposto negativamente alla domanda se la dichiarazione di consenso del governo federale richiedesse una legge di consenso (rinnovata) ai sensi dell’articolo 59 capoverso 2 periodo 1 Legge fondamentale. Secondo l’articolo 59 paragrafo 2 frase 1 GG. I contratti che regolano i rapporti politici del governo federale o riguardano argomenti di legislazione federale necessitano dell’approvazione del Bundestag e, se del caso, del Bundesrat.

Nel caso di specie si tratta però solo di un atto unilaterale rilevante ai sensi del diritto internazionale (e non di un contratto) che non rientra nell’articolo 59 capoverso 2 periodo 1 Legge fondamentale tedesca, cioè la costituzione, e sarebbe anche una violazione dei diritti del Bundestag a causa del mancato rispetto delle prescrizioni della Legge. 

Sostanzialmente il BVerfG ha respinto l’art. 24, comma 1, Legge fondamentale. Secondo l’articolo 24 capoverso 1 Legge fondamentale, è il governo federale che può operare mediante lo strumento della legge per determinate fattispecie: ci possono essere circostanze in cui vi è un trasferimento dei diritti sovrani agli organismi intergovernativi. Secondo il BVerfG, un simile trasferimento di diritti sovrani a un’istituzione intergovernativa, vale a dire la NATO: “Il trasferimento [dei diritti sovrani] avviene attraverso atti di diritto internazionale; l’autorizzazione a farlo deve essere fatto “per legge”. Questo requisito costituzionale è nel caso di specie dalla legge relativa all’adesione della Repubblica federale di Germania al Trattato di Bruxelles e al Trattato Nord Atlantico del 24 marzo 1955 e dalla legge concernente; Trattato del 23 ottobre 1954 sulla permanenza delle forze armate straniere nella Repubblica Federale. È sufficiente la Germania del 24 marzo 1955; Entrambe le leggi devono essere viste nel contesto del sistema di alleanze, le cui componenti sono i trattati”.

Il BVerfG ha inoltre spiegato perché non vi è stata violazione del principio di democrazia e della riserva della legge: “La Legge fondamentale non riconosce né una riserva totale della legge né una regola di competenza” ha affermato che tutte le decisioni “oggettivamente essenziali” devono essere prese dal legislatore. 

In ogni caso gli articoli 59 capoverso 2 capoverso 1 e 24 capoverso 1 Legge fondamentale contengono una regolamentazione finale per le materie da essi disciplinate, oltre alla quale un obbligo legale non è indipendente dal punto di vista sostanziale, ad es. nel senso di politica sostanziale. 

Il BVerfG confermò questa giurisprudenza alcuni anni dopo e in una decisione riguardante lo stazionamento di armi chimiche americane in Germania affermò: “A questo riguardo vale di conseguenza ciò che il Senato ha affermato nel BVerfGE 68, 1 riguardo al consenso della Repubblica federale di Germania allo stazionamento di missili nucleari a medio raggio.

[…] Lo stazionamento di armi chimiche nella Repubblica Federale di Germania con l’obiettivo di…

per dissuadere possibili oppositori dall’uso di armi chimiche, e qualsiasi cosa in conformità con il diritto internazionale. L’uso secondario di queste armi rientra nel quadro del Trattato NATO”. 

Dunque il dispiegamento di missili statunitensi è attualmente previsto per il 2026. È probabile che i missili da crociera trovino giustificazione all’interno del sistema dell’alleanza NATO. Da un lato, dunque, si afferma che il spiegamento previsto annunciato al vertice della NATO nel luglio 2024 è legale; dal’altro, la dichiarazione congiunta di USA e Germania fa riferimento a impegni NATO degli Stati Uniti. Questo è quello che vi si dice: “L’esercizio di queste capacità avanzate dimostra l’impegno degli Stati Uniti verso la NATO e il loro contributo all’Europa integrata”.

Anche per l’insediamento dei missili del 2026 dunque la base giuridica sulla base della quale il governo federale potrebbe concedere l’approvazione senza ulteriore coinvolgimento del potere legislativo è probabilmente il Trattato NATO nonché il contratto di soggiorno in concomitanza con le relative leggi sul consenso. 

L’unico ostacolo che potrebbe sorgere a livello giuridico è un possibile aumento della presenza di militari stranieri: se “i sistemi d’arma e la loro gestione comportasse un aumento della forza effettiva delle forze armate straniere ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 del contratto di soggiorno. Se ciò comporta l’aumento dei militari stranieri allora “il governo federale deve acconsentire allo stazionamento delle armi”. 

Lucia Giannini

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