AGIS dipendenti dimenticati

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ITALIA – Roma. 14/05/14. Fra i diversi effetti socialmente devastanti della Legge Fornero, certamente i più evidenti riguardano il sistema pensionistico, con livelli di età ben più alti rispetto agli altri Stati europei, e l’evidente dramma degli esodati.

Ma il tema della “flessibilità in uscita“, che ha avuto decisamente meno attenzione da parte dei media, introduce una piccola rivoluzione nel sistema italiano, i cui effetti di iniziano a vedere solo a distanza.  Ma di cosa stiamo parlando? 

Ricordiamo prima di tutto che si parla di licenziamenti collettivi quando in imprese con più di 15 dipendenti si licenziano almeno 5 dipendenti in ogni unità produttiva o in più unità dislocate nella medesima provincia, e comunque nel periodo di 120 giorni.

Come può essere facilmente “elusa” la norma? Sarà sufficiente effettuare licenziamenti “a 4 per volta”, aspettando le corrette “decorrenze” in modo tale che il licenziamento non risulti classificabile come “collettivo”. In questo modo si può “svuotare” totalmente una struttura, e letteralmente ricrearla da capo, sulla testa degli ex-dipendenti. A questo punto però è strettamente necessaria la motivazione, anche in caso di licenziamento individuale, il c.d. licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ovvero per ragioni di natura tecnica, organizzativa e produttiva.

Ma come si sta applicando la norma, in effetti? Prendiamo l’esempio dell’AGIS Nazionale, ovvero l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo. L’AGIS vive da circa un decennio una profonda crisi economico-finanziaria che nella disaffezione dei Soci, dovuta anche alla mancanza di un vero “piano industriale”, ha determinato una pesante ricaduta in termini di rappresentatività politica dell’associazione stessa. Il personale impiegato e distribuito tra l’Associazione e le società partecipate è costituito da poco più di 25 unità e grazie alla iniziale volontà di prevenire tagli drammatici si era raggiunto un accordo iniziale di ricorso agli ammortizzatori sociali: contratto di solidarietà difensiva e cassa integrazione in deroga, con una ulteriore estensione della solidarietà fino al 30 aprile 2014.

Improvvisamente, lo spirito di tutela del personale viene meno con la nuova Presidenza AGIS, che considera parte del personale quale “eccedente”, avviando un percorso di licenziamenti individuali nonostante l’organizzazione sindacale coinvolta (la Fismic) e la delegazione del personale abbiano suggerito strumenti di gestione delle crisi aziendali ed occupazionali quali i “contratti di prossimità”, che potrebbero garantire il lavoro a tutti, sacrificando una percentuale di salario.

Il paradosso è che AGIS stessa si configura come un’organizzazione sindacale che però licenzia i propri dipendenti. Un’associazione quindi che fra i suoi obiettivi avrebbe anche la promozione della cultura dello spettacolo sceglie di non trovare soluzioni (di mediazione) di fronte alla drammaticità di lasciare propri dipendenti (e famiglie) sul lastrico, svuotando la presidenza nazionale di competenze.

Ora, qual è il Ministero competente per risolvere una problematica relativa all’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo? Dovrà intervenire il Ministro per i Beni Culturali o lo Sviluppo Economico? Nell’attesa, chi si occuperà dei dipendenti?

E soprattutto, quali sono le motivazioni di natura tecnica, organizzativa e produttiva, nel momento in cui (sembra che) si sta riscrivendo lo statuto dell’Associazione, e dunque la corrispondente “mission”?

Ricordiamo infatti che ai sensi dell’art. 3, L. n. 604/1966,  l’Associazione dovrà, almeno:  provare l’impossibile reimpiego del lavoratore in altre e diverse mansioni, anche inferiori, qualora il lavoratore esprimesse proprio consenso (c.d. obbligo di repechage);  dimostrare di avere rispettato i criteri di scelta, desunti dall’art. 5, L. n. 223/1991 (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecniche, organizzative e produttive), in ordine al lavoratore destinatario del provvedimento espulsivo, qualora una molteplicità dei lavoratori svolga la medesima mansione rispetto alla quale si procede alla riduzione dell’organico per una ragione economica. Quali, fra queste condizioni, sussistono davvero?

Inoltre la norma (la c.d. Legge Fornero),  per come e’ stata formulata, appare passibile di incostituzionalità, dal momento in cui prevede il ricorso al rito speciale solo in favore dei lavoratori rispetto ai quali, stante il limite dimensionale del datore di lavoro, trova applicazione l’art. 18 St. lav., per cui viene meno il principio di egualianza sostanziale così chiaro nella Costituzione italiana:

Art. 3

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Dov’è dunque il Governo? In questo momento propagandistico, ci sarà qualcuno interessato a sposare la causa dei dipendenti AGIS? Purtroppo, se non dovesse succedere, questo non sarà il primo né l’ultimo caso in cui nelle “maglie larghe” della legge alcune strutture potranno operare secondo il loro “più libero” arbitrio.