I rischi dello stato d’emergenza in Tunisia

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TUNISIA – Tunisi 10/07/0215. Human Rights Watch lancia l’allarme sui rischi creati dallo stato d’emergenza in Tunisia, dopo la strage di Sousse del 4 luglio (foto in basso).

Grazie a un decreto presidenziale del 1978, il presidente può dichiarare lo stato di emergenza fino a 30 giorni consecutivi, rinnovabili, in risposta a gravi perturbazioni all’ordine pubblico. Il decreto emanato il 6 luglio dà all’esecutivo (ministero dell’Interno o autorità politica locale) il potere di sospendere alcuni dei diritti: il governo può vietare qualsiasi sciopero o manifestazione vista come una minaccia per l’ordine pubblico, può emanare un provvedimento di arresti domiciliari per una persona le cui «attività sono considerate un pericolo la sicurezza e l’ordine pubblico»; può vietare i raduni che «rischiano di provocare o mantenere il disordine». L’esecutivo, inoltre, può anche «adottare tutte le misure per garantire il controllo» della stampa e altre pubblicazioni di qualsiasi natura, come le trasmissioni radiofoniche, quelle televisive, le proiezioni di film e gli spettacoli teatrali.
L’articolo 80 della Costituzione tunisina del 2014 dà al presidente il potere di annunciare misure eccezionali «in caso di pericolo imminente che minaccia la nazione o la sicurezza o l’indipendenza del paese e che ostacola il normale funzionamento delle istituzioni statali». Le misure prevedono un ritorno al normale funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici alla «prima occasione»; la Costituzione dà al presidente del Parlamento o a 30 dei suoi membri il diritto di ricorrere alla Corte costituzionale per giudicare se le condizioni che giustificano lo proclamazione dello stato di emergenza siano valide o meno; ma la Corte costituzionale non è ancora stata istituita. La Tunisia ha vissuto nello stato di emergenza a partire dal 2011, in seguito alla caduta del presidente Zine el-Abidine Ben Ali, fino al marzo 2014, quando l’allora presidente Moncef Marzouki lo ha tolto. Decreto di emergenza della Tunisia sembra dare alle autorità ampi poteri per limitare la libertà di espressione, i diritti sindacali, e la libertà di riunione e di associazione, e per imporre la detenzione arbitraria, ricorda Hrw.
Secondo l’ente, le autorità tunisine devono evitare di utilizzare i poteri di emergenza al di là di ciò che consente il diritto internazionale e la Costituzione tunisina, rispettando le condizioni stabilite ai sensi dell’articolo 49 della stessa Carta Costituzionale, in cui si afferma che le restrizioni imposte ai diritti umani garantiti dalla stessa costituzione «non devono compromettere l’essenza di tali diritti; non devono essere imposte se non necessaria in una società civile e democratica per tutelare i diritti degli altri, l’ordine pubblico, la difesa nazionale, la salute pubblica o la morale pubblica; e che tali restrizioni devono essere proporzionate all’obiettivo perseguito». Secondo l’Iccpr (International Covenant on Civil and Political Rights), alcuni diritti umani fondamentali non possono essere limitati anche in tempi di emergenza. Questi includono il diritto alla vita, la proibizione della tortura e dei maltrattamenti, il divieto di discriminazione, e la libertà di religione, nonché il diritto a un processo equo e libertà dalla detenzione arbitraria, in particolare il diritto di tutti i detenuti ad avere loro detenzione recensione da parte di un tribunale indipendente. Inoltre, è severamente vietato durante gli stati di emergenza, discriminare per il solo motivo di razza, colore, sesso, lingua, religione o origine sociale.