Il IX Forum Nazionale della Mediazione

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ITALIA – Roma 15/01/2014. Il 22 gennaio 2014 di terrà il IX Forum Nazionale dei Mediatori, con il patrocinio del Ministero della Giustizia, al Senato della Repubblica, sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva in Roma.

Moltissimi sono i temi che verranno trattati, ma si rilevano come particolarmente importanti, a più di tre anni di esercizio della mediazione civile, alcuni aspetti di interesse per gli operatori del settore che restano ancora da chiarire, e dunque sarebbe davvero utile poter avviare un iter di dibattito intorno ai Decreti Ministeriali (o alle circolari del MG) per i quali sono necessari chiarimenti, anche in seno al Forum stesso.

Sospensione o cancellazione dal Registro

In particolare, per quanto attiene al D.M. 180/2010, art. 6, recante disposizioni relative ai Requisiti per l’esercizio delle funzioni di mediatore, comma 3:

<<Nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per più di cinque organismi>>.

Su tale principio si rende necessaria una circolare circa la sostanzialità o la formalità del requisito medesimo. Nel caso di specie, infatti, il succitato triennio di esercizio ha visto la chiusura di molte S.r.l. qualificate come Organismi di Mediazione, ovvero l’applicazione dell’art. 10 del medesimo D.M., Sospensione o cancellazione dal Registro, in particolare del comma 2:

<<Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone altresì la cancellazione degli organismi che hanno svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio».

Dunque, diversi Organismi sono stati cancellati “d’ufficio”, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 10 del D.M. 180/2010, ovvero sono cancellati “de facto” in quanto non più operanti in qualità di Organismi, per cessata attività delle S.r.l. o delle corrispondenti strutture.

Visto quanto sopra esposto, come è da considerarsi l’art. 6 del D.M. 180/2010? Qualora un mediatore si fosse dichiarato disponibile per 5 Organismi, essendo parte di questi cancellati dal Registro, de iure o de facto, qual è l’interpretazione autentica della disposizione ministeriale?

Quando questa fosse assolutamente formale, potrebbe dare luogo a paradossi quali l’arresto delle attività per mediatori che hanno dichiarato la disponibilità per più di 5 Organismi, i quali per motivi diversificati sono sospesi o addirittura cancellati dal Registro.

Designazione del Mediatore

L’art. 8 del DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28, in relazione al Procedimento della Mediazione, riporta, al comma 1:

«All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell’Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro fra le parti».. e proseguendo, nello stesso comma «Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari».

Il tema delle competenze risulta quindi essere particolarmente importante, tanto da determinare, proprio nel comma relativo al procedimento, la possibilità che ci sia un “consesso” di mediatori (autorevoli nella materia specifica, ovvero nella particolare competenza tecnica).

Tale aspetto è talmente rilevante che, al comma 4 del medesimo articolo si riporta quanto segue:

«Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi di consulenti presso i tribunali. Il regolamento della procedura dell’Organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti».

Dunque, “in seconda battuta”, il mediatore può consultare gli albi dei consulenti presso i tribunali e avvalersi delle specifiche competenze necessarie a dirimere particolari aspetti della controversia.

Esiste tuttavia una differenza sostanziale fra i due commi del medesimo articolo: mentre, nel primo caso, l’Organismo designa ulteriori mediatori, sulla base dei rispettivi curricula, nel secondo è il mediatore ad avvalersi di albi pubblici.

Dunque la scelta appare differente: in ordine alle responsabilità di chi agisce, ed in ordine alla trasparenza.

Il primo punto è evidente, in quanto vi è una diversa attribuzione delle responsabilità in base al momento in cui viene effettuata la scelta. Se infatti l’Organismo ritiene fin da subito di dover utilizzare competenze specifiche, nominerà dei mediatori ausiliari già prima dello svolgimento del primo incontro. Nel secondo caso, invece, a procedura di mediazione avviata, il mediatore (dopo le sessioni congiunte e private) si rende conto della necessità di un ulteriore ausilio, e trovandosi nella impossibilità di poter procedere ai sensi del comma 1, potrà avvalersi di consulenti presso i tribunali. È evidente che la nomina di tali consulenti preveda dei costi aggiuntivi, motivo per il quale il disposto di legge riporta nell’ultimo periodo del succitato comma 4 la necessità che l’Organismo preveda opportune modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

In ordine alla trasparenza, la differenza sostanziale nella scelta di mediatori ausiliari o consulenti dei tribunali è costituita dalla disponibilità di albi in seno a questi ultimi, che per definizione sono pubblici. In questo caso dunque, qualora fossero scelti consulenti tecnici dei tribunali, le parti in mediazione ed i rispettivi avvocati possono essere parte attiva nella scelta, in quanto si potranno consultare tali albi ed eventualmente i curricula dei professionisti. Qualora invece fosse l’Organismo ad effettuare la nomina dei mediatori ausiliari, tale scelta avverrebbe con decisione unilaterale dell’Organismo stesso che, autonomamente, potrà decidere sulla base dei curricula dei propri mediatori collaboratori.

In tal senso dunque, ai fini di garantire la massima trasparenza per i propri clienti, sarebbe opportuno che ciascun Organismo pubblicasse sul proprio sito non solo la lista dei mediatori collaboratori, ma anche ulteriori informazioni che rendano evidenti le competenze schierate, quali ad esempio i curricula, piuttosto che il numero di mediazioni svolte, il termine del tirocinio ed quant’altro possa essere utile a qualificare i mediatori.

I cittadini o le imprese potrebbero constatare dunque in prima persona, al pari degli albi degli esperti consulenti dei tribunali, la qualità in termini di formazione ed esperienza professionale dei mediatori ausiliari nella controversia di proprio interesse.