La Rubrica #cyberlawdiritto

65

La tutela dei diritti dei consumatori con l’avvento dell’E-Commerce

ITALIA – Catania. 10/08/13. Con l’avvento della Società dell’Informazione che ha sancito definitivamente il primato della Rete Internet, le transazioni online sono ormai molto diffuse tra gli utenti del web. 
In considerazione dell’incremento statistico di un numero sempre maggiore di beni e servizi acquistati online mediante offerte commerciali promosse nel cyberspazio, risulta indispensabile focalizzare la tutela giuridica che può essere applicata a tale fenomeno per garantire un necessario livello di sicurezza e una regolare transazione tra utenti/consumatori e venditori online.

 Facendo rifermento alla normativa predisposta dal legislatore europeo, nel 1997 è stata emanata la nota direttiva n. 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

In base alle considerazioni preliminari caratterizzanti l’impianto normativo della direttiva in esame si prende atto che «l’introduzione di nuove tecnologie comporta una moltiplicazione dei mezzi messi a disposizione dei consumatori per conoscere le offerte fatte dovunque nella Comunità e per fare le loro ordinazioni; che taluni Stati membri hanno già adottato disposizioni differenti o divergenti per la protezione dei consumatori nelle vendite a distanza con effetti negativi sulla concorrenza tra le imprese nel mercato unico e che quindi è necessario introdurre un minimo di regole comuni a livello comunitario in questo settore» (considerando n.4); che l’impiego di tecniche a distanza non deve portare ad una diminuzione dell’informazione fornita al consumatore, che è necessario pertanto determinare le informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse al consumatore a prescindere dalla tecnica di comunicazione impiegata; che l’informazione trasmessa deve inoltre conformarsi alle altre regole comunitarie pertinenti ed in particolare alla direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (7); che, in caso di eccezioni all’obbligo di fornire informazioni, è lasciato alla discrezionalità del consumatore se chiedere alcune informazioni di base quali l’identità del fornitore, le caratteristiche principali dei beni o servizi ed il loro prezzo» (considerando n. 11), sottolineandosi la necessità di definire un quadro normativo omogeneo e uniforme nell’ambito dell’ordinamento europeo per assicurare un’adeguata tutela ai consumatori e favorire al contempo i processi di commercio elettronico derivanti dalla diffusione delle nuove tecnologie digitali.

Nel tentativo di identificare le nozioni-chiave in cui si sostanzia la disciplina europea, secondo la direttiva è un contratto a distanza, «qualunque contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso» (art. 1 direttiva), rientrando in tale nozione normativa anche il cyberspazio della Rete, quale luogo di formazione di un contratto a distanza, riferibile senz’altro ai contratti online che sono soggetti alla portata applicativa di tale disciplina.

La fondamentale garanzia che deve essere assicurata al consumatore («inteso come qualunque persona fisica che, nei contratti oggetto della direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale» secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2 della direttiva) nella fase antecedente alla conclusione del contratto, è rappresentata dall’obbligo posto a carico del fornitore (qualificabile in termini di «qualsiasi persona fisica o giuridica che nei contratti agisca nel quadro della sua attività professionale», ex art. 1, comma 3) di comunicare con chiarezza informazioni precise riguardanti la corretta individuazione della propria identità, qualora si tratti di contratto che preveda un pagamento anticipato; inoltre debbono essere previamente comunicate le caratteristiche essenziali de bene o del servizio per garantire una regolare trasparenza sul prodotto; è obbligatorio comunicare il prezzo del bene o del servizio, incluse le tasse o le imposte, nonché eventuali spese di consegna, modalità di pagamento, consegna o esecuzione del contratto; esistenza del diritto di recesso (tranne nei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 3); costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; durata della validità dell’offerta o del prezzo, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina dettata dall’art. 4 della direttiva.

Le informazioni in esame devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservandosi in particolare i principi di lealtà in materia di transazioni commerciali e di protezione di coloro che secondo le disposizioni legislative degli Stati membri sono incapaci di manifestare il loro consenso, come ad esempio i minori (ex art. 4, comma 2).

Il successivo articolo 5 (rubricato “Conferma scritta delle informazioni”) precisa ulteriormente che «Devono comunque essere forniti:

  1. un’informazione scritta sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 6, inclusi i casi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo trattino;
  2. l’indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami;
  3. informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
  4. le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o di durata superiore ad un anno».

Per qualunque contratto a distanza (inclusi i contratti online rientranti, come detto, nella categoria generale di riferimento oggetto della disciplina normativa in esame), il consumatore ha il diritto di recedere entro un termine di almeno sette giorni lavorativi senza alcuna penalità e senza dover specificarne il motivo, nel rispetto di precetti normativi esaustivi, puntuali e completi, diretti a predisporre adeguate garanzie a favore del consumatore, come ricorda l’art. 6 della direttiva.

Ad integrazione di tale originaria disciplina, giova menzionare un’altra importante direttiva: ossia la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”), il cui ambito di applicazione riguarda «qualsiasi servizio prestato dietro retribuzione a distanza per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e a richiesta individuale di un destinatario di servizi», come si evince dagli artt. 1 e ss. della direttiva.

In base alle disposizioni preliminari caratterizzanti l’impianto normativo dei considerando della direttiva, si evince chiaramente che «lo sviluppo del commercio elettronico nella società dell’informazione offre grandi opportunità per l’occupazione nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese. Esso faciliterà la crescita delle imprese europee, nonché gli investimenti nell’innovazione ed è tale da rafforzare la competitività dell’industria europea a condizione che Internet sia accessibile a tutti. […] La presente direttiva si prefigge pertanto di garantire un elevato livello di integrazione giuridica comunitaria al fine di instaurare un vero e proprio spazio senza frontiere interne per i servizi della società dell’informazione. […] Lo sviluppo dei servizi della società dell’informazione nella Comunità è limitato da numerosi ostacoli giuridici al buon funzionamento del mercato interno, tali da rendere meno attraente l’esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi. Gli ostacoli derivano da divergenze tra le normative nazionali, nonché dall’incertezza sul diritto nazionale applicabile a tali servizi. In assenza di un coordinamento e adeguamento delle legislazioni nei settori interessati, gli ostacoli possono essere giustificati secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Non vi è certezza del diritto sull’ampiezza del controllo che gli Stati membri possono esercitare sui servizi provenienti da un altro Stato membro».

La disciplina contenuta nell’art. 2 della direttiva configura specifiche definizioni normative che esprimono interessi giuridicamente rilevanti: “servizi della società dell’informazione” (i servizi ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE); “prestatore” (la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione); “prestatore stabilito” (il prestatore che esercita effettivamente e a tempo indeterminato un’attività economica mediante un’installazione stabile. La presenza e l’uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore); “destinatario del servizio” (la persona fisica o giuridica che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili delle informazioni); “consumatore” (qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale); “comunicazioni commerciali” (tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di una persona che esercita un’attività commerciale, industriale, artigianale o una libera professione).

Tra gli obblighi gravanti a carico del prestatori del servizio, sono prescritte la comunicazione del nome del prestatore, l’indirizzo geografico dove il prestatore è stabilito e i necessari estremi identificativi che permettano un contatto immediato con il prestatore, per consentirne la corretta individuazione e garantire una regolare comunicazione tra fornitore/venditore/prestatore del servizio e utente/consumatore/destinatario.

In Italia, la direttiva n. 97/7/CE è stata recepita con d.lgs. del 22 maggio 1999, n. 185, mentrela 2000/31/CE è stata recepita con d.lgs. del 9 aprile 2003, n. 70.

In base all’evoluzione normativa che si è registrata in materia, è possibile individuare le principali linee guida caratterizzanti la tutela minima da assicurare ai consumatori.

Per quanto riguarda le informazioni da garantire prima dell’acquisto, è sancito il Diritto a ricevere informazioni chiare, corrette e comprensibili su un prodotto o un servizio prima di acquistarlo allo scopo di focalizzare:

  • le principali caratteristiche del prodotto;
  • il prezzo comprensivo delle imposte – e il periodo di validità dell’offerta;
  • i costi di consegna;
  • gli accordi in materia di pagamento, consegna o prestazioni;
  • l’identità del venditore, l’indirizzo della sua sede e il suo indirizzo e-mail;
  • il tuo eventuale diritto a ritirarti;
  • per i contratti, la durata minima.

Con specifico riferimento alle informazioni che devono apparire nel contenuto del contratto, è previsto che quando si stipula un contratto con un fornitore di servizi, questi è tenuto a dare le seguenti informazioni (o a garantire che si possano ottenere rapidamente e facilmente in qualsiasi momento):

  • nome e indirizzo della sua sede;
  • indirizzo email o del sito Internet;
  • numero di registro commerciale;
  • titolo professionale e numero di partita VAT (se del caso);
  • associazione di categoria alla quale appartiene (se del caso);
  • eventuali altre informazioni che ti consentano di contattarlo in maniera rapida ed efficace.

Per quanto riguarda la materia degli Abbonamenti a Internet, in questo caso, Il fornitore è tenuto a dare informazioni riguardanti:

  • i prezzi, le tariffe e le tasse applicabili, compresi i pacchetti e le opzioni;
  •  i termini e le condizioni standard;
  • la qualità del servizio (ad esempio, la velocità di scaricamento);
  • comunicare con largo anticipo se intende modificare il contratto (ad esempio aumentare le tariffe);
  • permettere di rescindere il contratto senza penali se non si accettano le nuove condizioni;
  • offrire una durata minima del contratto ragionevole (ad esempio 1 anno). La legge non consente di applicare una durata minima di due anni o più.

Facendo riferimento alla materia dell’E-commerce: a livello di giurisprudenza il Tribunale di Trento con sentenza del 5 maggio 2012 (è possibile consultare il testo integrale della sentenza mediante il presente link:  http://www.altalex.com/index.php?idnot=58996) ha configurato il reato di truffa ex art. 640 c.p. nella pratica di non consegnare la merce venduta con un’inserzione su un sito, per assicurare una maggiore tutela al consumatore che acquista beni da siti di vendite online o di aste, affermando che «colui che acquista, su portali internet, beni che poi non gli vengono consegnati ha a disposizione non solo la normale tutela civilistica per inadempimento contrattuale, ma può anche agire in via penale, configurandosi il reato di truffa». Secondo il Tribunale, infatti, «la messa in vendita di un bene per via telematica attraverso un sito di e-commerce noto e serio, costituisce un mezzo per indurre in errore i potenziali acquirenti sulle effettive intenzioni truffaldine di chi offre in vendita beni senza alcuna intenzione di consegnarli. Gli artifici e raggiri – necessari perché si configuri appunto la truffa – consistono nel fatto che il malintenzionato venditore sfrutta questa particolare modalità di vendita caratterizzata dal fatto che: le parti non hanno tra loro contatti diretti e, pertanto, non sono conoscibili le rispettive esatte generalità, il compratore deve pagare anticipatamente il bene che si è aggiudicato all’asta e sperare poi che il venditore glielo faccia pervenire. Tale meccanismo di vendita pone l’acquirente in una particolare situazione di debolezza e di rischio. Di ciò approfittano truffatori, seriali o meno, che realizzano cospicui guadagni vendendo beni che in realtà non hanno alcuna intenzione di consegnare sin dall’inizio e dei quali non hanno il più delle volte neppure l’effettiva disponibilità. A questo punto, tenuto conto che molto spesso un’azione civile presenta costi e tempi spesso più onerosi di quella penale, e gli esiti sono ancora più incerti e di difficile realizzo (la condanna al pagamento delle somme di denaro non può essere eseguita se il debitore non è solvibile), con la tutela penale l’acquirente ha quanto meno un’arma in più, e certamente più incisiva, per tutelare i propri acquisti online».

Angelo Alù

 angelo.alu85@gmail.com

skype: angelo.alu.85